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Medico Competente
Art. 25. Obblighi del medico competente
- Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e
le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della
salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla
lettera
f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente
concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto
professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni
riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di
rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle
predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina
generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore
di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e
della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui
all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
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