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Visite Mediche Periodiche
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
- La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.
- La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma,
in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza,
con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità
alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente.
- Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
(lettera applicabile dal 16 maggio 2009 in forza dell'articolo 38, comma 1, decretolegge
n. 207 del 2008)
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste
dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate
alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
- Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio
di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto
previsto dall'articolo 53.
- Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
- Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i
limiti temporali di validità.
- Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore
di lavoro e il lavoratore.
- Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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