Medicina del lavoro • 81 08 Sicurezza sul lavoro • Corsi sulla sicurezza aziendale • Corsi Rls • Corsi Rspp

 
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MEDICINA DEL LAVORO

Chi deve fare la visita medica periodica? I lavoratori per i quali esiste un obbligo ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., devono essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, preventivamente e periodicamente. L’azienda deve nominare un Medico Competente che si assume la responsabilità della redazione di un piano di sorveglianza sanitaria nel quale, oltre che le mansioni per le quali è prevista la visita, sono definite le periodicità e gli accertamenti complementari.

Cosa bisogna fare per iniziare la Sorveglianza Sanitaria? Chi avesse necessità, può contattare il servizio di Medicina del Lavoro della Medas Service, che si occuperà della redazione del piano di sorveglianza sanitaria.

Se la mia Azienda ha pochi dipendenti, devo fare le visite mediche? Tutte le aziende, anche con un solo dipendente, sono tenute all’esecuzione delle visite mediche periodiche per i rischi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Chi è soggetto a Sorveglianza Sanitaria? Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede le visite mediche per lavoratori esposti a rumore, quelli esposti a rischio chimico, quelli esposti a rischio biologico, o quelli esposti a videoterminale e agli addetti a movimentazione manuale dei carichi,.

Il titolare / socio operante deve essere sottoposto a visita medica? Il titolare di una società, che, non ha l’obbligo di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. I titolari di società, solo se operanti (quindi non coloro che non hanno titolo per lavorare in azienda, se non come amministratori) devono essere sottoposti a visita medica.

La lavoratrice in gravidanza può continuare a lavorare? Dipende dalla mansione: la lavoratrice gravida deve essere inviata al Medico Competente. Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi per la gravida. Anche dopo il parto la stessa dovrà essere sottoposta a visita, prima della riammissione al lavoro.

 Quali sono gli obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 25)?

Il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
  • istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
  • invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
  • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
  • comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.

 Cos’è/ in cosa consiste la Sorveglianza Sanitaria?
Per Sorveglianza Sanitaria, si intendono tutti gli accertamenti sanitari preventivi ( es. visita preassuntiva ) e periodici eseguiti sul dipendente per accertare idoneità alla mansione specifica. Gli accertamenti sanitari a cui è sottoposto il dipendente, variano dalla mansione, e dal rischio rilevato dal piano di valutazione dei rischi. Ogni lavoratore viene quindi sottoposto a visita medica, ed esami strumentali.

 Devo nominare il Medico Competente?
Il Datore di Lavoro è obbligato a nominare il Medico Competente, in tutti quei casi dove è presente un rischio ( Es. Polveri, Rumore, Videoterminale, Movimentazione Manuale dei Carichi, Rischio Chimico Vibrazioni, ecc ), e i dipendenti devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.

FORMAZIONE

I corsi di Formazione per chi sono obbligatori? La formazione è un atto dovuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti. Il Datore di Lavoro, in quanto tale, è anche datore di sicurezza e lo stesso criterio è esteso a dirigenti e preposti. Nel momento in cui si da un compito ad un lavoratore si è tenuti a spiegare come farlo in modo sicuro. Esistono vari sistemi di formazione, tra cui formazione a distanza e formazione mediante formatori interni all’azienda (per approfondimenti consultare l’area Formazione della Medas Service e i relativi corsi).

Quante ore dura il corso di Primo Intervento di Soccorso? Secondo il D.M. 388/2003 la durata dei corsi di formazione di primo intervento di soccorso è di 12 o di 16 ore, secondo il gruppo d’appartenenza aziendale. Tale gruppo viene definito a seconda della tipologia dell’attività, dal gruppo tariffario INAIL e dal numero dei dipendenti. La formazione degli addetti andrà ripetuta ogni tre anni, almeno per la parte pratica (per ulteriori informazioni consultare l’area Formazione della Medas Service e i relativi corsi).


SICUREZZA

In caso di lavori di altri presso la mia azienda o lavori della mia azienda presso altre sedi, chi deve valutare il rischio? E come ci si accorda? Quali devono essere i contenuti dell’art. ___del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.? Nei lavori eseguiti all’interno dell’azienda si forniscono alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi, in conformità all’art. ______, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente oggetto dell’intervento e delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività. La ditta appaltante promuoverà il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare i rischi di esposizione dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva. Dovranno essere fornite indicazioni circa:

  • la distribuzione delle linee elettriche;
  • le aree con pericolo di esplosione o incendio e la collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo;
  • il piano di emergenza adottato dall’azienda appaltante;
    le macchine ed attrezzature in genere che possono presentare un pericolo per la sicurezza e la salute;
  • i luoghi dove è possibile l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici;
  • la tipologia dei solai e delle coperture;
  • le misure di prevenzione e protezione adottate normalmente nelle zone di intervento

 Quali sono le attività soggette alla valutazione dei rischi? Tutte le Aziende in cui sono presenti Lavoratori, Dipendenti, o Equiparati

 Chi effettua e quando va effettuata la valutazione dei rischi?
Deve essere effettuata dal Datore di Lavoro, in ogni attività soggetta e aggiornarla in funzione delle modifiche che possono avvenire all'interno dell'attività produttiva. La valutazione dei rischi, viene effettuata in collaborazione del RSPP ( Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ), RLS ( Rappresentante dei Lavoratori ), e il Medico Competente e deve portare all'individuazione di tutti i rischi aziendali, alle mansioni svolte e all'individuazioni delle misure più idonee di prevenzione e protezione.

 Chi può fare l’RSPP ( Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione )?
Per le Aziende fino a 200 Dipendenti la funzione può essere svolta dal Datore di Lavoro dopo aver conseguito un Corso di RSPP ( Datore di Lavoro ) della durata di 16 Ore. Nel caso Il Datore di Lavoro, può nominare RSPP un consulente esterno che possieda i requisiti previsti dal D.Lgs 195/2003.

 La Valutazione dei Rischi (VdR) perchè va eseguita?
La valutazione dei rischi (VdR) è un procedimento per l’identificazione dei pericoli e la stima dei rischi ad essi connessi, finalizzato alla prevenzione dei danni alla salute. Essa va usata come uno strumento di lavoro per conseguire la programmazione del miglioramento continuo della prevenzione e protezione della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si tratta quindi di una procedura di indagine sui pericoli presenti in azienda e della valutazione dei rischi connessi a quei pericoli. La realizzazione della VdR avviene con una procedura stabilita dalla stessa norma.

Ogni quanto devo rifare l’analisi di rumore? L’analisi di rumore deve essere ripetuta ogni 4 anni.

 Quali sono gli obblighi  del Datore di Lavoro, riguardo le misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 15)?
Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:

  • valutazione dei rischi
  • programmazione della prevenzione
  • eliminazione e/o riduzione dei rischi
  • l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
  • l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
  • il controllo sanitario
  • l'informazione e la formazione
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
  • l'uso di segnali di avvertimento
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti

 Quali sono gli obblighi  del Datore di Lavoro, riguardo la delega di funzioni (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 16)?
Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:

  • che risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
  • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
  • che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Quali sono gli obblighi  del Datore di Lavoro, non delegabili (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 17)?

Non sono delegabili:

  • La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
  • la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Quali sono gli obblighi  del Datore di Lavoro e del dirigente ? (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 18)
Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  • nominare il medico competente;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
    addestramento;
  • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;
  • elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);
  • munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
  • convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione;
  • comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
    lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

 Quali sono gli obblighi del preposto? (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 19)
I preposti devono:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico;
  • richiedere l'osservanza della misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  • frequentare appositi corsi di formazione.

 Quali sono gli obblighi dei lavoratori? (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 20)
I lavoratori devono:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • partecipare ai programmi di formazione;
  • sottoporsi ai controlli sanitari;
  • esporre apposita tessera di riconoscimento, in caso di appalto/subappalto.

 Quali sono le disposizioni relative ai componenti impresa famiglia e lavoratori autonomi? (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 21)
I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi e piccoli imprenditori devono:

  • utilizzare attrezzature di lavoro in base alle regole prescritte;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto.

 Quali sono gli obblighi dei progettisti (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 22)?
I progettisti devono:

  • rispettare i principi generali di prevenzione nella progettazione di luoghi, impianti e attrezzature;
  • scegliere dispositivi e attrezzature nel rispetto delle norme.
 Quali sono gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 23)?

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

 Quali sono gli obblighi degli installatori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 24)?

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

 Quali sono gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26)?

Appalto - Il datore di lavoro committente deve:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro;
  • promuovere la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori/subappaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.
Ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data.
L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).
Contratto di somministrazione e di appalto - Nei contratti di appalto/subappalto e somministrazione, anche qualora in essere alla data del 15 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
Con riferimento ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.
Tesserino - Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.



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