Il 24 maggio 2025 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un aggiornamento atteso che ridefinisce obblighi, contenuti e modalità dei corsi di formazione per lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, RSPP, preposti e altre figure chiave della prevenzione aziendale. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sostituisce e abroga gli accordi precedenti, introducendo importanti novità in linea con l’evoluzione normativa e tecnologica del settore. Tra i principali obiettivi: garantire una formazione più efficace, uniforme e tracciabile, anche attraverso l’uso controllato di modalità online e nuove linee guida su attrezzature e ambienti a rischio. In questa guida analizziamo cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni 2025, a chi si rivolge e quali sono gli obblighi formativi da rispettare per non incorrere in sanzioni.
Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro: cosa prevede e cosa cambia
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119) il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, firmato il 17 aprile 2025. Questo aggiornamento, in attuazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori per lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, RSPP, preposti e altre figure coinvolte nella sicurezza aziendale.
L’accordo include anche un documento tecnico allegato (Allegato A), pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito del Ministero del Lavoro.
Principali novità dell'Accordo 2025 sulla formazione sicurezza
Il nuovo accordo aggiorna e unifica le precedenti intese, introducendo:
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Durata e contenuti minimi dei corsi per ogni figura aziendale
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Verifiche finali e criteri di aggiornamento obbligatorio
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Monitoraggio degli enti formatori e della formazione erogata
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Nuove norme per attrezzature specifiche e ambienti confinati
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Regole precise su numero massimo di partecipanti, frequenza e modalità (presenza, videoconferenza, e-learning)
Obblighi formativi per le diverse figure aziendali
✅ Datori di lavoro
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Corso base di 16 ore (giuridico e organizzativo)
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Modulo aggiuntivo di 6 ore per imprese edili
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Aggiornamento quinquennale di 6-8 ore, anche online
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Formazione RSPP: Modulo A (8h), modulo comune (8h), moduli tecnici ATECO
✅ Preposti
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Modulo di 12 ore aggiuntivo
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Aggiornamento biennale (min. 6 ore)
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Escluso l’e-learning per garantire interazioni pratiche
✅ Dirigenti
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Corso base di 12 ore, + 6 ore per chi opera in cantieri
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Aggiornamento ogni 5 anni (min. 6 ore), anche in e-learning
✅ RSPP e ASPP
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Moduli A (28h), B (48h) e C (24h, solo RSPP)
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Aggiornamento ogni 5 anni: 40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP
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E-learning consentito solo per Modulo A
✅ Coordinatori della sicurezza (CSP/CSE)
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Corso di 120 ore
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Aggiornamento quinquennale di 40 ore
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E-learning consentito solo per modulo giuridico e aggiornamento
✅ Lavoratori
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Formazione generale: 4 ore
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Formazione specifica (in base al rischio ATECO):
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4h (rischio basso)
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8h (rischio medio)
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12h (rischio alto)
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Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6 ore)
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E-learning consentito per:
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Formazione generale
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Specifica (solo rischio basso)
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Tutti i corsi di aggiornamento
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Requisiti per i formatori
I formatori devono appartenere a una delle seguenti categorie:
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Soggetti istituzionali
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Enti accreditati
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Organismi paritetici e fondi interprofessionali
Per corsi in ambienti confinati è richiesta esperienza professionale giuridico-tecnica e pratica di almeno 3 anni.
Nuove abilitazioni per l’uso di macchine
L’accordo introduce obblighi formativi per nuove attrezzature:
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Macchine raccogli-frutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica)
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Caricatori materiali: 8 ore
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Carroponte/gru: da 6 a 10 ore in base al tipo di comando
Formazione per ambienti confinati
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Corso obbligatorio di 12 ore
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8 ore pratiche
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Aggiornamento quinquennale (min. 4 ore)
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Esclusa la videoconferenza e l’e-learning
Modalità di erogazione della formazione
Le modalità previste sono:
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In presenza
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In videoconferenza sincrona
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In e-learning (solo per determinati corsi)
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In modalità mista
Requisiti organizzativi:
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Max 30 partecipanti per corso
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Rapporto docente/discente max 1:6 per pratica
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Registro presenze obbligatorio
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Frequenza minima: 90%
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Verifica finale e rilascio attestato (con elementi obbligatori)
Allegati dell’Accordo 2025
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Allegato I – Classi di laurea che esonerano dalla formazione RSPP/ASPP
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Allegato II – Elenco attrezzature con obbligo di abilitazione
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Allegato III – Sistema dei crediti formativi
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Allegato IV – Macrocategorie di rischio secondo codice ATECO
Accordi abrogati
Con l’entrata in vigore del nuovo accordo (24 maggio 2025), sono abrogati tutti i precedenti accordi dal 2011 al 2016, inclusi quelli su formazione RSPP/ASPP e attrezzature da lavoro.
Entrata in vigore e periodo transitorio
L’Accordo 2025 è in vigore dal 24 maggio 2025, con un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale è consentita la formazione secondo le norme precedenti.
I corsi per datori di lavoro devono essere completati entro 24 mesi.
Scarica il testo completo
📥 [Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione per la sicurezza (PDF)]