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Documento di Valutazione Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto secondo una specifica metodologia e criteri di valutazione, come disposto dall’Art. 28 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. deve contenere:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
  • ll programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto dal Settore Tecnico di Sicurezza e Igiene Occupazionale della Medas Service S.r.l. è il frutto di uno scrupoloso processo di valutazione realizzato mediante sopralluoghi tecnici eseguiti presso i luoghi di lavoro finalizzati alla individuazione di tutte le potenziali fonti di rischio per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori presenti e attraverso la stima di tali fattori potenziali di rischio con l’applicazione di una Matrice Bidimensionale di rischio (IR = IP X ID).

Il suddetto documento comprende una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza ai quali sono potenzialmente esposti i lavoratori dell’Azienda Cliente, compresi quelli relativi allo Stress Lavoro Correlato e il Rischio per le Lavoratrici Madri così come indicato dall’art. 28 del D Lgs 81/2008 s.m.i.

La suddetta valutazione dei rischi include inoltre, gli esiti di tutte le Indagini Ambientali (Microclima, Illuminamento, Ergonomia delle postazioni dotate di Videoterminali, Rumore, Vibrazione, Valutazione Quantitativa di Esposizione ad Agenti Chimici, etc.) e Valutazioni di Rischi Specifici (Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi, Valutazione Qualitativa del Rischio di Esposizione ad Agenti Chimici, etc.) eseguite e ad essa allegati, e contiene l’indicazione di tutte le misure preventive e protettive applicate per controllare e contenere l’esposizione dei lavoratori a tali rischi.

Il Rischio Residuo che perdura a valle dell’applicazione delle misure preventive e protettive individuate e applicate dall’Azienda viene riportato nelle specifiche Schede di Valutazione del Rischio per Profilo di Mansione Omogenea, parte fondamentale del documento di valutazione dei rischi.

Ogni documento di valutazione dei Rischi redatto dalla Medas Service S.r.l., è sviluppato nel seguente modo:

  • Introduzione Normativa;
  • Scheda Anagrafica dell’Azienda;
  • Descrizione della sede oggetto della valutazione;
  • Organigramma della Sicurezza;
  • Organico e  Mansionario;
  • Elenco Macchine e Attrezzature;
  • Elenco Prodotti Chimici;
  • Elenco Apprestamenti Antincendio;
  • Informazione e Formazione dei dipendenti;
  • Andamento infortunistico;
  • Politica della Sorveglianza Sanitaria;
  • Criteri di Valutazione del Rischio;
  • Valutazione dei rischi per la Sicurezza mediante specifiche Schede di Valutazione (Luoghi di Lavoro; Macchine e Attrezzature; Impianti Tecnologici; Rischio Incendio;  Atmosfere Esplosive;ecc);
  • Valutazione dei rischi per la Salute mediante specifiche Schede di Valutazione (Movimentazione Manuale dei Carichi; Postazioni Videoterminali; Rumore; Vibrazioni; Campi Elettromagnetici; Radiazioni Ottiche Artificiali; Agenti Chimici; Agenti Cancerogeni e Mutageni;Amianto; Agenti Biologici;ecc);
  • Valutazione dei rischi Trasversali mediante specifiche Schede di Valutazione  (Stress Lavoro Correlato; Rischio per le Lavoratrici Madri;ecc);
  • Dispositivi di Protezione Individuale;
  • Schede di Valutazione del Rischio per Profilo di Mansione Omogenea;
  • Programma di Miglioramento

Infine, al DVR viene allegato il Piano di Emergenza che riporta tutte le procedure da applicare in caso di Infortunio, Incendio e/o Emergenza in generale corredato delle Planimetrie di Esodo da seguire in caso di emergenza.

 

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News ed approfondimenti

Come Gestire il Contatto con Sostanze Chimiche: Nuovo Manuale INAIL
23/01/2025
Come Gestire il Contatto con Sostanze Chimiche: Nuovo Manuale INAIL

Manuale INAIL sul primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici L’INAIL ha pubblicato un nuovo manuale che descrive le azioni da intraprendere in situazioni di emergenza legate al contatto con agenti chimici sul posto di lavoro. Il documento è pensato per essere un supporto pratico per datori di lavoro, addetti al primo soccorso aziendale e lavoratori, offrendo indicazioni utili per affrontare gli incidenti causati da esposizione accidentale a sostanze chimiche pericolose. Effetti sulla salute da esposizione a sostanze chimiche L’esposizione ad agenti chimici può causare effetti: Locali o sistemici (interessano una specifica area o l’intero organismo); Acuti o cronici (insorgono rapidamente o si sviluppano nel tempo). I fattori che influenzano gli effetti includono: L’organo bersaglio, La dose di esposizione, La durata e la frequenza dell’esposizione, La via di esposizione (inalazione, contatto, ingestione, ecc.). Dati sugli incidenti chimici: report Infor.Mo Secondo i dati di Infor.Mo (Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi, INAIL), tra il 2002 e il 2020 oltre l’80% degli incidenti con agenti chimici è stato causato da: Fuoriuscita o contatto con gas, fumi, aerosol e liquidi; Sviluppo di fiamme. I principali fattori di rischio identificati includono: Mancanza o uso scorretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI); Formazione inadeguata dei lavoratori; Assenza di adeguata aerazione negli ambienti. In alcuni casi, si sono verificati infortuni a catena, dove il soccorritore, non protetto adeguatamente, ha subito lo stesso tipo di incidente. Principali scenari di infortunio con agenti chimici Gli incidenti causati dal contatto con agenti chimici possono manifestarsi in diversi modi: Incendio: con rischi di intossicazione da fumi e ustioni. Esplosione: che può provocare lesioni gravi come contusioni, ematomi o, nei casi più gravi, decessi. Intossicazione acuta: dovuta a inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo di sostanze chimiche. I sintomi variano in base al tipo di agente chimico. Prevenzione e protezione dagli agenti chimici Il manuale sottolinea l’importanza di adottare misure preventive e protettive, tra cui: Sostituire agenti e processi pericolosi con alternative più sicure; Progettare processi lavorativi sicuri per l’utilizzo, manipolazione, stoccaggio e smaltimento di sostanze chimiche; Applicare sistemi di protezione collettiva e utilizzare DPI adeguati; Implementare piani di emergenza specifici; Garantire vigilanza sulle procedure; Fornire informazione, formazione e addestramento ai lavoratori. Indicazioni di primo soccorso Il manuale INAIL include linee guida generali per il primo soccorso in caso di incidenti con: Agenti corrosivi, Idrocarburi, Gas irritanti e asfissianti, Pesticidi, Gas semiconduttori, Metalli pesanti. Fonte: INAIL

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Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro
10/01/2025
Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro

La Legge 203/2024, pubblicata il 13 dicembre 2024, introduce una serie di modifiche significative al Decreto Legislativo 81/2008, con un focus particolare sulla sorveglianza sanitaria, la sicurezza sul lavoro e alcune normative operative che riguardano diversi aspetti del mondo del lavoro. Modifiche alla sorveglianza sanitaria e ai medici competentiUna delle principali novità riguarda la sorveglianza sanitaria, regolata dall'articolo 41 del Decreto 81/2008. La legge stabilisce nuovi dettagli sulle visite mediche, inclusa quella preventiva, che deve accertare l'assenza di controindicazioni per il lavoro specifico a cui il lavoratore è destinato. Viene inoltre precisato che la visita medica può essere richiesta dal lavoratore stesso, qualora ritenuta necessaria in relazione ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute. Un altro importante cambiamento riguarda la gestione dei medici competenti. È stato introdotto il comma 4-bis nell'articolo 38, che stabilisce che il Ministero della Salute verifichi periodicamente il mantenimento dei requisiti professionali per l'iscrizione all'elenco dei medici competenti. Inoltre, la legge prevede la revisione delle modalità di visita in caso di cambio di mansione o di assenza per malattia superiore ai 60 giorni. Se il medico competente ritiene che la visita non sia necessaria, è tenuto a rilasciare comunque un giudizio di idoneità alla mansione. Novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoroLa Legge 203/2024 interviene anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo l'articolo 14-bis che obbliga il Ministro del Lavoro a fornire ogni anno, entro il 30 aprile, un resoconto alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare per migliorarla. Questo resoconto include gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende seguire in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Un’altra modifica importante riguarda l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei, che ora possono essere utilizzati solo se non si verificano emissioni di agenti nocivi, e a condizione che vengano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione che attesta il rispetto dei requisiti. L'uso sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell'Ispettorato. Aggiornamenti su lavoro agile, cassa integrazione e altri aspetti operativiLa Legge 203/2024 introduce anche novità in relazione al lavoro agile, alla cassa integrazione e ad altre pratiche operative. L'articolo 14 modifica il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, che ora è esplicitamente fissato dalla legge. Inoltre, la legge abroga l’obbligo di fornire una tessera di riconoscimento per il personale nei cantieri edili, un obbligo che era già presente nel Decreto Legislativo 81/2008. Chiarimenti operativi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, fornendo le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024. Tra i punti trattati, la Nota chiarisce la nuova disciplina riguardante la cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e l’applicazione delle norme in caso di attività stagionali. L’Ispettorato ha anche previsto un aggiornamento delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcolismo, da definire attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Modifiche alla Commissione per gli interpelliUn'altra novità riguarda l'articolo 12 della legge, che modifica la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro. La nuova normativa stabilisce che la Commissione dovrà includere rappresentanti con profili giuridici provenienti da Ministeri e Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, la Legge 203/2024 apporta una serie di modifiche rilevanti al sistema normativo italiano in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e salute, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione della sorveglianza sanitaria, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e semplificare alcune normative operative.

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