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Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

  1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
  2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

  1. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.


Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

  1. per accertare stati di gravidanza;
  2. negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.


Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. idoneità;
  2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. inidoneità temporanea;
  4. inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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Patente a punti in vigore dal 1° ottobre: come funziona e come ottenerla
30/09/2024
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Come ottenere la patente a crediti La patente dovrà essere richiesta attraverso una procedura telematica sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Sarà concessa alle aziende che soddisfano determinati requisiti, necessari per garantire la conformità alle norme di sicurezza sul lavoro. Tra questi requisiti ci sono: Iscrizione alla Camera di Commercio; Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e dipendenti; Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; Documento di valutazione dei rischi (DVR); Certificazione di regolarità fiscale (DURF); Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Le aziende devono autocertificare la sussistenza di questi requisiti, e in attesa del rilascio ufficiale della patente, possono continuare a lavorare, salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A chi si applica L'obbligo della patente riguarda tutte le imprese edili, incluse le artigiane, che operano nei cantieri. Sono esentate le aziende che possiedono un certificato SOA di classe III o superiore, come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici, e quelle che forniscono solo servizi intellettuali o di mera fornitura. È importante notare che la patente non riguarda solo i cantieri principali, ma anche le aziende che partecipano a specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri stessi. Il sistema dei crediti Al momento del rilascio, la patente a crediti sarà dotata di 30 punti, che permetteranno immediatamente all'impresa di operare nei cantieri. Questo punteggio potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti nel corso del tempo, in funzione di investimenti aggiuntivi in sicurezza e formazione. Il punteggio iniziale può variare in base all'anzianità dell'azienda, con un massimo di 10 crediti aggiuntivi per le imprese con oltre 20 anni di attività. Successivamente, ulteriori crediti possono essere assegnati per azioni volontarie che migliorano la sicurezza sul lavoro, come: Implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla norma ISO 45001; Investimenti nella formazione dei dipendenti, specialmente per i lavoratori stranieri; Utilizzo di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza nei cantieri. Ogni biennio senza violazioni può inoltre incrementare il punteggio di un credito, incentivando le aziende a mantenere elevati standard di sicurezza. Decurtazione dei crediti Il sistema della patente a crediti prevede la decurtazione di punti in caso di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni più gravi includono: 20 crediti in meno in caso di infortunio mortale sul lavoro dovuto a violazioni delle normative di sicurezza; 15 crediti in meno per infortuni che comportano invalidità permanente; 10 crediti in meno per malattie professionali causate dalla mancata adozione delle misure preventive. In caso di riduzione dei crediti, è possibile recuperare i punti persi attraverso un processo di verifica svolto da una commissione composta da rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell'INAIL e delle aziende sanitarie. Questa commissione può valutare anche eventuali investimenti compiuti dall'azienda per migliorare le condizioni di sicurezza. Sospensione e revoca della patente In presenza di violazioni gravi o recidive, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente, con una durata che può arrivare fino a 12 mesi, a seconda della gravità dell’infrazione. La sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali, quando la responsabilità è attribuibile al datore di lavoro o ai suoi stretti collaboratori per negligenza grave. In caso di dichiarazioni mendaci nella richiesta della patente, essa può essere revocata. Tuttavia, l'azienda o il lavoratore autonomo potrà richiedere una nuova patente trascorsi almeno 12 mesi dalla revoca. Patente per imprese extra-UE Le aziende con sede in altri Paesi dell'Unione Europea devono presentare una dichiarazione che certifichi l'equivalenza dei documenti di sicurezza rilasciati nel loro Paese di origine, conformemente alla normativa italiana. Se non possiedono tali documenti, dovranno seguire la procedura prevista in Italia per ottenere la patente a crediti. Accesso alle informazioni e trasparenza Le informazioni contenute nella patente saranno disponibili in formato digitale sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e includeranno i dati identificativi dell’azienda o del lavoratore autonomo, la data di rilascio, il punteggio attuale e gli eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti. Queste informazioni saranno accessibili alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ad altri organismi competenti. Conclusioni La patente a crediti rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere la sicurezza nei cantieri edili. Attraverso il sistema di punti, le aziende vengono incentivate a mantenere elevati standard di prevenzione e protezione, mentre le violazioni delle norme vengono severamente punite. Questo sistema si propone di ridurre gli incidenti sul lavoro, migliorando così la tutela dei lavoratori e garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e conforme alle normative vigenti.

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