27/05/2025
Accordo Stato-Regioni 2025: Guida Completa ai Nuovi Obblighi Formativi
Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro: cosa prevede e cosa cambia
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119) il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, firmato il 17 aprile 2025. Questo aggiornamento, in attuazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori per lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, RSPP, preposti e altre figure coinvolte nella sicurezza aziendale.
L’accordo include anche un documento tecnico allegato (Allegato A), pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito del Ministero del Lavoro.
Principali novità dell'Accordo 2025 sulla formazione sicurezza
Il nuovo accordo aggiorna e unifica le precedenti intese, introducendo:
Durata e contenuti minimi dei corsi per ogni figura aziendale
Verifiche finali e criteri di aggiornamento obbligatorio
Monitoraggio degli enti formatori e della formazione erogata
Nuove norme per attrezzature specifiche e ambienti confinati
Regole precise su numero massimo di partecipanti, frequenza e modalità (presenza, videoconferenza, e-learning)
Obblighi formativi per le diverse figure aziendali
✅ Datori di lavoro
Corso base di 16 ore (giuridico e organizzativo)
Modulo aggiuntivo di 6 ore per imprese edili
Aggiornamento quinquennale di 6-8 ore, anche online
Formazione RSPP: Modulo A (8h), modulo comune (8h), moduli tecnici ATECO
✅ Preposti
Modulo di 12 ore aggiuntivo
Aggiornamento biennale (min. 6 ore)
Escluso l’e-learning per garantire interazioni pratiche
✅ Dirigenti
Corso base di 12 ore, + 6 ore per chi opera in cantieri
Aggiornamento ogni 5 anni (min. 6 ore), anche in e-learning
✅ RSPP e ASPP
Moduli A (28h), B (48h) e C (24h, solo RSPP)
Aggiornamento ogni 5 anni: 40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP
E-learning consentito solo per Modulo A
✅ Coordinatori della sicurezza (CSP/CSE)
Corso di 120 ore
Aggiornamento quinquennale di 40 ore
E-learning consentito solo per modulo giuridico e aggiornamento
✅ Lavoratori
Formazione generale: 4 ore
Formazione specifica (in base al rischio ATECO):
4h (rischio basso)
8h (rischio medio)
12h (rischio alto)
Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6 ore)
E-learning consentito per:
Formazione generale
Specifica (solo rischio basso)
Tutti i corsi di aggiornamento
Requisiti per i formatori
I formatori devono appartenere a una delle seguenti categorie:
Soggetti istituzionali
Enti accreditati
Organismi paritetici e fondi interprofessionali
Per corsi in ambienti confinati è richiesta esperienza professionale giuridico-tecnica e pratica di almeno 3 anni.
Nuove abilitazioni per l’uso di macchine
L’accordo introduce obblighi formativi per nuove attrezzature:
Macchine raccogli-frutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica)
Caricatori materiali: 8 ore
Carroponte/gru: da 6 a 10 ore in base al tipo di comando
Formazione per ambienti confinati
Corso obbligatorio di 12 ore
8 ore pratiche
Aggiornamento quinquennale (min. 4 ore)
Esclusa la videoconferenza e l’e-learning
Modalità di erogazione della formazione
Le modalità previste sono:
In presenza
In videoconferenza sincrona
In e-learning (solo per determinati corsi)
In modalità mista
Requisiti organizzativi:
Max 30 partecipanti per corso
Rapporto docente/discente max 1:6 per pratica
Registro presenze obbligatorio
Frequenza minima: 90%
Verifica finale e rilascio attestato (con elementi obbligatori)
Allegati dell’Accordo 2025
Allegato I – Classi di laurea che esonerano dalla formazione RSPP/ASPP
Allegato II – Elenco attrezzature con obbligo di abilitazione
Allegato III – Sistema dei crediti formativi
Allegato IV – Macrocategorie di rischio secondo codice ATECO
Accordi abrogati
Con l’entrata in vigore del nuovo accordo (24 maggio 2025), sono abrogati tutti i precedenti accordi dal 2011 al 2016, inclusi quelli su formazione RSPP/ASPP e attrezzature da lavoro.
Entrata in vigore e periodo transitorio
L’Accordo 2025 è in vigore dal 24 maggio 2025, con un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale è consentita la formazione secondo le norme precedenti.I corsi per datori di lavoro devono essere completati entro 24 mesi.
Scarica il testo completo
📥 [Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione per la sicurezza (PDF)]
📥 Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008
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