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Corso PLE

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie ai lavoratori addetti ai lavori in quota con utilizzo di  Piattaforma di Lavoro Elevabile PLE in linea con il D.Lgs 81/2008 art. 73 comma 5 - Accordo Stato Regioni 22/02/2012.

DURATA

  • Corso PLE con stabilizzatori: 8 ore
  • Corso PLE senza stabilizzatori: 8 ore
  • Corso PLE con e senza stabilizzatori: 10 ore

DESTINATARI

Per tutti i lavoratori addetti ai lavori in quota con utilizzo di  Piattaforma di Lavoro Elevabile PLE.

CALENDARIO SESSIONI IN AULA

Tipologia Validità Ore
Corso PLE - con stabilizzatori 5 anni 8 Contattaci

Tipologia Validità Ore
Corso PLE - senza stabilizzatori 5 anni 8 Contattaci

Tipologia Validità Ore
Corso PLE - con e senza stabilizzatori 5 anni 10 Contattaci

COME ISCRIVERSI AI NOSTRI CORSI

Contattaci per ricevere informazioni sulle modalità di iscrizioni al corso: tel: 081414555 mail: sicurezza@medasservice.it

CONTESTO NORMATIVO

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Accordo Stato Regioni 22/02/2012 “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.”

PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO – NORMATIVO

  • Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

MODULO TECNICO

  • Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
  • Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile.
  • Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro funzione.
  • Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali.
  • DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino dì trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
  • Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
  • Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.

MODULO PRATICO

  • Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
  • Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
  • Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE.
  • Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).
  • Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
  • Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area dì lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento.
  • Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
  • Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
  • Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).

Alcuni dei nostri clienti

News ed approfondimenti

Analisi Statistiche Inail 2023
07/10/2023
Analisi Statistiche Inail 2023

Durante un periodo di otto mesi, si è verificata la tragica perdita di 657 vite in incidenti sul luogo di lavoro, rappresentando una vera e propria tragedia. La media mensile di morti si è attestata a 82, un dato estremamente inquietante. I decessi a seguito di incidenti sul lavoro sono aumentati dello 0,8% rispetto al 2022, salendo da 496 a 500. Tuttavia, i decessi in itinere sono diminuiti, con 157 vittime nel 2023 contro le 181 del 2022. Preoccupa particolarmente l'alta incidenza di mortalità tra i giovani lavoratori e gli stranieri, che supera la media. Le denunce complessive di infortuni sono diminuite del 21% rispetto ad agosto 2022, ma è importante considerare che tale calo è stato influenzato dalla presenza significativa degli "infortuni per COVID" nell'anno precedente. Il settore manifatturiero continua a essere il più colpito dagli infortuni, con 47.997 casi. L'Osservatorio Nazionale ha identificato le regioni a rischio, tra cui Umbria, Abruzzo, Basilicata e Puglia, che sono state classificate come "zona rossa". Tuttavia, molti datori di lavoro sembrano non dare la giusta priorità alla cultura della sicurezza, come dimostra l'aumento del numero di vittime sul lavoro. Ciò indica una stabilità del fenomeno senza inversione di tendenza. Nel dettaglio, ci sono state 657 vittime sul lavoro in Italia, di cui 500 durante l'attività lavorativa (+0,8% rispetto a agosto 2022) e 157 in itinere (-13,3% rispetto a agosto 2022). La Lombardia riporta il maggior numero di vittime sul lavoro, con 85 casi, seguita da Veneto (45), Piemonte (42), Lazio e Campania (41), Puglia (38), Emilia Romagna (36), Sicilia (32), Toscana (23), Abruzzo (17), Marche (15), Umbria e Liguria (14), Calabria e Friuli Venezia Giulia (13), Trentino Alto Adige (12), Sardegna (11), Basilicata (6), e Valle d'Aosta e Molise (1). Nel periodo da gennaio ad agosto 2023, il settore delle Costruzioni ha registrato il più alto numero di decessi sul luogo di lavoro, con un totale di 72. Seguono il settore dei Trasporti e Magazzinaggio con 69 decessi, le Attività Manifatturiere con 56, e il Commercio con 37. La fascia d'età maggiormente colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è quella tra i 55 e i 64 anni, con 178 casi su un totale di 500. Durante lo stesso periodo, 30 donne hanno perso la vita sul posto di lavoro, e 18 in itinere. Inoltre, sono stati registrati 97 decessi di lavoratori stranieri sul lavoro e 29 in itinere. Infine, il lunedì è risultato essere il giorno in cui si sono verificati più infortuni mortali, rappresentando il 19,6% dei casi. Per quanto riguarda le denunce di infortunio, al 31 agosto 2023, si è registrata una diminuzione del 21% delle denunce rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel 2022, le denunce erano state 484.561, mentre nel 2023 sono scese a 383.242. La diminuzione è stata particolarmente significativa nel settore della Sanità, con una diminuzione del 71,4% delle denunce. Questo conferma l'assenza quasi totale degli infortuni legati al COVID nelle statistiche. Le Attività Manifatturiere hanno registrato il maggior numero di denunce (47.997) nei primi otto mesi del 2023, seguite da Costruzioni (21.413), Trasporti e Magazzinaggio (20.771), Commercio (19.909) e Sanità (18.864). Nel periodo gennaio-agosto 2023, le lavoratrici italiane hanno presentato 133.898 denunce di infortunio, mentre i colleghi uomini ne hanno presentate 249.344. Il numero di denunce per infortuni tra i giovani è molto preoccupante, con 30.868 denunce registrate fino ai 14 anni, corrispondenti all'8,1% del totale.

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Una Nuova Prospettiva per la Formazione dei Lavoratori: Cosa Riserva il Futuro?
04/10/2023
Una Nuova Prospettiva per la Formazione dei Lavoratori: Cosa Riserva il Futuro?

La Legge 215/2021 ha apportato significative modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, tra cui l'annuncio dell'emissione di un nuovo Accordo tra lo Stato e le Regioni in merito alla formazione entro il 30 giugno 2022. Al momento attuale, tale accordo non è stato ancora pubblicato, pertanto rimangono in vigore le indicazioni relative ai contenuti minimi, durata e frequenza della formazione previsti negli accordi precedenti tra lo Stato e le Regioni. Recentemente è circolata una bozza di questo nuovo accordo in materia di formazione, che è destinata a riunire e modificare gli accordi precedenti riguardanti la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro preposti alla prevenzione e protezione dei rischi, le attrezzature di lavoro, nonché i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Questo nuovo accordo contiene anche nuovi dettagli sulla formazione per specifiche categorie di lavoratori, come coloro che operano in spazi confinati, utilizzatori di carriponte, macchine agricole raccoglifrutta e caricatori per la movimentazione di materiali. È importante sottolineare che la bozza attuale rappresenta un testo non ufficiale e potrebbe subire ulteriori modifiche, integrazioni e eliminazioni. Cerchiamo di analizzare i punti salienti di questa bozza, tenendo presente che è ancora in fase di definizione. I Soggetti Formatori La bozza dell'accordo identifica tre categorie di soggetti formatori per corsi di formazione e aggiornamento: Soggetti formatori istituzionali Soggetti formatori accreditati Organismi Paritetici/Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. I soggetti formatori "accreditati" devono non solo essere accreditati a livello regionale per la formazione, ma devono anche possedere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza. Tuttavia, per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, è sufficiente l'accreditamento regionale, senza ulteriori requisiti. Un'importante novità è che i datori di lavoro possono organizzare direttamente corsi di formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti, preposti e dirigenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore. Organizzazione dei Corsi La bozza dell'accordo introduce nuove disposizioni per il numero massimo di partecipanti ai corsi e per il rapporto istruttore/allievi nelle attività pratiche. Inoltre, stabilisce requisiti specifici per la frequenza ai corsi e la creazione di documenti formali, come il "Verbale delle verifiche finali" e il "Fascicolo del corso." Tutti gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale. Formazione per Categorie Specifiche di Lavoratori La bozza specifica i requisiti e i contenuti dei corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e addetti ai servizi di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP). Alcuni corsi richiedono moduli aggiuntivi per settori specifici, come l'agricoltura, la pesca, le costruzioni e il settore chimico-petrolchimico. Aggiornamento della Formazione La bozza definisce la periodicità e i requisiti minimi per i corsi di aggiornamento per varie categorie di lavoratori, con cadenze quinquennali. In caso di assenza di aggiornamento, non si perde il credito formativo, ma il completamento dell'aggiornamento è necessario per riprendere l'esercizio delle funzioni. Processi di Organizzazione e Gestione della Formazione Il documento propone un approccio basato sul ciclo PDCA di Deming per la gestione dei processi di produzione della formazione. Modalità di Erogazione dei Corsi La bozza fornisce indicazioni sulle modalità di erogazione dei corsi, inclusa l'istruzione in presenza, mentre alcune categorie di corsi non possono essere erogate tramite videoconferenza sincrona o e-learning. Verifica degli Apprendimenti I corsi prevedono test finali, con almeno 30 domande e almeno il 70% delle risposte corrette richieste per il superamento. Per i corsi di aggiornamento, il test finale conterrà almeno 10 domande. In alternativa ai test a domande, è possibile somministrare colloqui. Attività di Monitoraggio e Controllo I soggetti formatori devono comunicare telematicamente l'attivazione dei corsi alle Autorità di Vigilanza. Disposizioni Transitorie Si prevede un periodo transitorio di un anno per l'attuazione delle nuove disposizioni. Durante il primo anno, i datori di lavoro dovranno completare la formazione. In conclusione, è importante sottolineare che questa bozza rappresenta una visione preliminare e che ulteriori modifiche potrebbero essere apportate prima dell'adozione finale. Tuttavia, contiene elementi che probabilmente saranno confermati, come i requisiti per i soggetti formatori e le specifiche dei corsi. Va notato che, inaspettatamente, vi è una riduzione della durata minima della formazione per i lavoratori e i dirigenti, che rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle aspettative del legislatore.

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D.lgs. 231/2001: il principio della responsabilità amministrativa
03/10/2023
D.lgs. 231/2001: il principio della responsabilità amministrativa

La legge n. 300/2000, tramite l'articolo 11 che conteneva la delega al Governo, ha stabilito i principi chiave relativi alla scelta di attribuire responsabilità amministrativa anziché penale agli enti. Questi principi includono criteri diversificati di incolpazione, a seconda che gli autori dei reati siano i vertici dell'ente o dipendenti comuni, l'applicazione delle norme del codice di procedura penale compatibili e l'imposizione delle sanzioni da parte del giudice competente a valutare il reato (commesso da individui o entità giuridiche). Il D.Lgs. n. 231/2001 ha inizialmente elencato una gamma limitata di reati rispetto a quelli menzionati nell'articolo 11 della legge n. 300/2000. Tuttavia, è importante notare che il reato di omicidio colposo (e le lesioni personali colpose) causato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro era già incluso nell'articolo 11, oltre ad altri reati correlati a carenze organizzative aziendali, come quelli legati all'ambiente e all'inquinamento. Il legislatore ha successivamente ampliato gradualmente il numero e la varietà di reati associati alla responsabilità delle persone giuridiche attraverso vari interventi normativi. Nonostante il D.Lgs. menzionato sia stato emanato nel 2001, la sua effettiva applicazione è stata inizialmente lenta, come dimostrato dal numero limitato di sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, relative a questo argomento nei primi anni dalla sua promulgazione. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 regola la responsabilità degli enti collettivi e individuali per reati amministrativi derivanti da reati commessi da singoli individui dell'ente. Questo sistema sanzionatorio esce dai confini tradizionali del diritto penale, focalizzati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, e tiene conto delle nuove costanti criminologiche delineate dal decreto. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto la previsione di responsabilità amministrativa per le persone giuridiche e fisiche nell'ambito penale. Questa responsabilità si combina con la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato, purché quest'ultimo sia stato compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Ad esempio, il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) si verifica quando si causa, per colpa, la morte di una persona violando le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso, il bene giuridico protetto è la vita umana, nell'interesse sia dell'individuo che della collettività. Il reato può essere attribuito a chiunque sia responsabile dell'osservanza o dell'attuazione delle norme di prevenzione o protezione, tra cui datore di lavoro, dirigenti, preposti e altri soggetti in posizione apicale. Un modello SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 può esimere gli enti da responsabilità per reati legati a lesioni o omicidi colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'adozione del Modello 231 non è obbligatoria, ma è uno strumento utile per prevenire la commissione di reati e limitare la responsabilità sanzionatoria dell'azienda. In sintesi, la legge 231/2001 si applica a tutte le imprese e organizzazioni e disciplina la responsabilità degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, relativi agli articoli 589 e 590 del codice penale. La responsabilità amministrativa è considerata sempre più dai magistrati inquirenti e rappresenta un passo significativo per contrastare la criminalità aziendale.

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