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Formazione personale che non manipola alimenti Gruppo 1 (Veneto)

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha l'obiettivo di illustrare le caratteristiche fondamentali del metodo HACCP, le differenze tra autocontrollo alimentare e HACCP, ed assicurare che il personale alimentarista riceva un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività, finalizzata a rafforzare i comportamenti corretti per l’igiene sul luogo di lavoro e ad aumentare la consapevolezza dei pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti.

Il corso illustra le caratteristiche del sistema HACCP, le procedure di autocontrollo ed i principi del sistema HACCP con particolare riferimento a:

  • rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e loro prevenzione;
  • metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP;
  • diagrammi di flusso dell’attività svolte;
  • conservazione alimenti;
  • approvvigionamento materie prime e tracciabilità;
  • pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature;
  • comportamenti del personale: igiene della persona e procedure specifiche;
  • nozioni base sulle allergie alimentari, normativa di settore, procedure operative.

Il corso inoltre definisce i ruoli, gli obblighi e le responsabilità dell’industria alimentare, presenta le caratteristiche fondamentali richieste per le strutture nei locali ad uso alimentare, e approfondisce i requisiti specifici dei materiali per la preparazione alimentare.

Viene inoltre illustrato il quadro normativo di riferimento con particolare riguardo al pacchetto igiene del 2006, recepito in Italia col D. Lgs. 193/2007 e la normativa di riferimento per la formazione degli alimentaristi. Alla fine del corso, l'utente svolgerà una verifica finale degli apprendimenti che consiste nella somministrazione di un test sugli argomenti oggetto dell’intervento formativo. Tali contenuti saranno articolati in rapporto agli specifici obiettivi dei corsi di formazione.

DURATA

  • Formazione  – 4 ore

DESTINATARI

Il corso è rivolto a:

  • Personale alimentare che opera all'interno delle aziende del settore alimentare ove non vi è alcuna manipolazione diretta dell'alimento e l'alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (ad esempio: tabaccherie, erboristerie, farmacie e parafarmacie, drogherie, punti vendita di integratori alimentari, vendita e deposito all'ingrosso di prodotti non deperibili e confezionati, aziende di trasporto di prodotti confezionati non deperibili, ortofrutta, rivenditori di mangimi, ecc.);
  • Addetti alla produzione primaria

CORSO ON LINE

Tipologia Validità Ore
Formazione personale che non manipola alimenti Gruppo 1 Veneto 2 anni 4

CONTESTO NORMATIVO

Reg. CE 852/2004 allegato II al cap. XII; accordo STATO REGIONI N. 2470/2006; REG. CE 853/04; DGR del 28 dicembre 2012 n. 2898; Sentenza Tar Campania 00209- 2012; Ordinanza Tar Lazio 1179- 2010; legge regionale 19 marzo 2013, n. 2

PROGRAMMA

MODULO 1 – IL SISTEMA HACCP

Caratteristiche dell'HACCP

  • Introsuzione
  • Il sistema di autocontrollo alimentare
  • Origine dell'HACCP
  • Normativa di riferimento
  • Dal prodotto al processo
  • Definizione dell'HACCP
  • L'autocontrollo aziendale
  • Obiettivi dell'HACCP
  • Termini importanti 1/2
  • Termini importanti 2/2
  • Differenza tra Autocontrollo e HACCP
  • Prova tu!
  • Riepilogo

Relazione con i vari soggetti coinvolti nel processo alimentare

  • Introduzione
  • Formazione e aggiornamento periodico del personale
  • Categorie di addetti che operano la manipolazione degli alimenti
  • Il Decalogo del buon alimentarista
  • Riepilogo

Piano HACCP: fase preliminare

  • Descrizione del prodotto
  • Definizione del diagramma di flusso
  • Esempio di diagramma di flusso

Tracciabilità e rintracciabilità

  • Esempi di tracciabilità

Test di fine modulo

MODULO 2 – RISCHIO MICROBIOLOGICO, CHIMICO E FISICO: LA CONTAMINAZIONE E LA PREVENZIONE

Contaminazione microbica degli alimenti

  • Contaminazione primaria e secondaria
  • Tipologie di contaminazione
  • Contaminazione crociata
  • Infezioni alimentari

Prevenzione della contaminazione

  • Introduzione
  • Prevenzione della contaminazione
  • Conservazione degli alimenti
  • Accesso degli animali
  • Microrganismi patogeni

Importanza del controllo visivo

  • Introduzione
  • Controllo visivo: approvvigionamento per prodotti alimentari in generale
  • Controllo visivo: stoccaggio delle materie prime per prodotti alimentari in generale
  • Controllo visivo: approvvigionamento per prodotti alimentari contenenti allergeni (es. glutine)
  • Controllo visivo: stoccaggio delle materie prime per prodotti alimentari contenenti allergeni (es. glutine)
  • Controllo visivo: lavorazione
  • Separare
  • Cuocere
  • Riscaldare
  • Controllo visivo: conservazione del prodotto finito
  • Controllo visivo: distribuzione, incarto, vendita
  • Controllo visivo: somministrazione
  • Prova tu!
  • Riepilogo

Verifica e rotazione della merce immagazzinata

  • Lo stoccaggio in magazzino
  • La conservazione di alimenti refrigerati

Nozioni di chimica merceologica, chimica e fisica

  • Introduzione
  • Tipologie di microbi in funzione della temperatura
  • Fattori di crescita
  • Gli effetti della temperatura sui microbi
  • Contaminazione: pericoli fisici
  • Presenza in acqua libera
  • Contaminazione: pericoli chimici
  • Contaminazione: pericoli microbiologici
  • Prova tu!
  • Riepilogo

Altre intolleranze alimentari

  • Introduzione
  • Obbligo di indicazione in etichetta
  • Cos'è un'allergia alimentare ed elenco degli allergeni
  • La gestione del rischio allergeni
  • Alimenti sui quali prestare attenzione
  • Riepilogo

Test di fine modulo

MODULO 3 – PULIZIA E IGIENE

Pulizia dei locali

  • Introduzione
  • Detersione e disinfezione
  • Programma di sanificazione
  • Cadenza delle operazioni
  • Detergenti
  • Disinfettanti
  • Attrezzature di lavoro
  • Disinfestazione
  • Smaltimento dei rifiuti alimentari
  • Rifornimento idrico
  • Conservazione alimenti
  • Conservazione: pericoli e rimedi
  • Prova tu!
  • Riepilogo

Igiene della persona

  • Introduzione
  • Vestiario
  • Cura della persona
  • Malattie trasmissibili
  • Manipolazione alimenti: pericoli e rimedi
  • Quando lavarsi le mani
  • Prova tu!
  • Riepilogo

Norme igieniche basilari per la lotta agli infestanti

  • Disinfestazione

Test di fine modulo

MODULO 4 – NORMATIVA E ASPETTI GIURIDICI

Gestione delle risorse umane

  • L’igiene del personale: abbigliamento da lavoro e igiene delle mani
  • Assicurare l’igiene degli ambienti
  • Evitare la contaminazione: rispetto indicazioni e prescrizioni aziendali
  • Cautele in caso di malattie

TEST DI FINE CORSO

 

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Come ottenere la patente a crediti La patente dovrà essere richiesta attraverso una procedura telematica sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Sarà concessa alle aziende che soddisfano determinati requisiti, necessari per garantire la conformità alle norme di sicurezza sul lavoro. Tra questi requisiti ci sono: Iscrizione alla Camera di Commercio; Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e dipendenti; Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; Documento di valutazione dei rischi (DVR); Certificazione di regolarità fiscale (DURF); Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Le aziende devono autocertificare la sussistenza di questi requisiti, e in attesa del rilascio ufficiale della patente, possono continuare a lavorare, salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A chi si applica L'obbligo della patente riguarda tutte le imprese edili, incluse le artigiane, che operano nei cantieri. Sono esentate le aziende che possiedono un certificato SOA di classe III o superiore, come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici, e quelle che forniscono solo servizi intellettuali o di mera fornitura. È importante notare che la patente non riguarda solo i cantieri principali, ma anche le aziende che partecipano a specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri stessi. Il sistema dei crediti Al momento del rilascio, la patente a crediti sarà dotata di 30 punti, che permetteranno immediatamente all'impresa di operare nei cantieri. Questo punteggio potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti nel corso del tempo, in funzione di investimenti aggiuntivi in sicurezza e formazione. Il punteggio iniziale può variare in base all'anzianità dell'azienda, con un massimo di 10 crediti aggiuntivi per le imprese con oltre 20 anni di attività. Successivamente, ulteriori crediti possono essere assegnati per azioni volontarie che migliorano la sicurezza sul lavoro, come: Implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla norma ISO 45001; Investimenti nella formazione dei dipendenti, specialmente per i lavoratori stranieri; Utilizzo di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza nei cantieri. Ogni biennio senza violazioni può inoltre incrementare il punteggio di un credito, incentivando le aziende a mantenere elevati standard di sicurezza. Decurtazione dei crediti Il sistema della patente a crediti prevede la decurtazione di punti in caso di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni più gravi includono: 20 crediti in meno in caso di infortunio mortale sul lavoro dovuto a violazioni delle normative di sicurezza; 15 crediti in meno per infortuni che comportano invalidità permanente; 10 crediti in meno per malattie professionali causate dalla mancata adozione delle misure preventive. In caso di riduzione dei crediti, è possibile recuperare i punti persi attraverso un processo di verifica svolto da una commissione composta da rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell'INAIL e delle aziende sanitarie. Questa commissione può valutare anche eventuali investimenti compiuti dall'azienda per migliorare le condizioni di sicurezza. Sospensione e revoca della patente In presenza di violazioni gravi o recidive, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente, con una durata che può arrivare fino a 12 mesi, a seconda della gravità dell’infrazione. La sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali, quando la responsabilità è attribuibile al datore di lavoro o ai suoi stretti collaboratori per negligenza grave. In caso di dichiarazioni mendaci nella richiesta della patente, essa può essere revocata. Tuttavia, l'azienda o il lavoratore autonomo potrà richiedere una nuova patente trascorsi almeno 12 mesi dalla revoca. Patente per imprese extra-UE Le aziende con sede in altri Paesi dell'Unione Europea devono presentare una dichiarazione che certifichi l'equivalenza dei documenti di sicurezza rilasciati nel loro Paese di origine, conformemente alla normativa italiana. Se non possiedono tali documenti, dovranno seguire la procedura prevista in Italia per ottenere la patente a crediti. Accesso alle informazioni e trasparenza Le informazioni contenute nella patente saranno disponibili in formato digitale sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e includeranno i dati identificativi dell’azienda o del lavoratore autonomo, la data di rilascio, il punteggio attuale e gli eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti. Queste informazioni saranno accessibili alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ad altri organismi competenti. Conclusioni La patente a crediti rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere la sicurezza nei cantieri edili. Attraverso il sistema di punti, le aziende vengono incentivate a mantenere elevati standard di prevenzione e protezione, mentre le violazioni delle norme vengono severamente punite. Questo sistema si propone di ridurre gli incidenti sul lavoro, migliorando così la tutela dei lavoratori e garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e conforme alle normative vigenti.

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I campi elettromagnetici (CEM) sono considerati agenti fisici potenzialmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08. Le attività che comportano esposizione ai CEM devono rispettare le disposizioni del Capo IV del Titolo VIII del decreto, che prevede una valutazione obbligatoria del rischio da parte del datore di lavoro. La valutazione del rischio associato ai CEM è un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro, dato che i campi elettromagnetici sono ormai diffusi sia per cause naturali che artificiali. Il D.Lgs. 159/2016, che recepisce la Direttiva Europea 2013/35/UE, impone ai datori di lavoro di considerare attentamente i rischi derivanti da questi campi, con particolare attenzione agli effetti acuti sull'organismo. Per farlo, è necessario misurare accuratamente i livelli di esposizione e attuare strategie di mitigazione attraverso un approccio che integri formazione, monitoraggio costante e pratiche lavorative sicure. Effetti sulla salute dei campi elettromagnetici I CEM possono avere diversi effetti biologici sull'organismo umano, a seconda della loro intensità, frequenza e durata dell’esposizione. Gli effetti acuti includono danni agli occhi, come l’opacizzazione del cristallino, disturbi al sistema nervoso centrale e problemi cardiovascolari, come aritmie o fibrillazione ventricolare, soprattutto in seguito a esposizioni a frequenze più basse (50 Hz). Sebbene non vi siano ancora prove definitive riguardo agli effetti cronici derivanti da esposizioni prolungate, la ricerca è in continua evoluzione e si sta approfondendo il possibile impatto sulla salute nel lungo periodo. Fonti e misurazione dei campi elettromagnetici Le fonti di CEM possono essere sia naturali che artificiali. Tra le fonti artificiali, troviamo impianti per telecomunicazioni, apparecchiature industriali, dispositivi biomedicali e sistemi di distribuzione dell'energia elettrica. La misurazione dei campi elettromagnetici si basa sulla frequenza delle onde, espressa in Hertz (Hz). A seconda della frequenza, i CEM si dividono in diverse categorie, tra cui campi statici (0 Hz), campi a frequenza estremamente bassa (fino a 300 Hz), campi a frequenza intermedia (300 Hz - 10 MHz) e campi a radiofrequenza e microonde (10 MHz - 300 GHz). Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici I limiti di esposizione ai CEM sono stabiliti dal D.Lgs. 81/08, che ha recepito la Direttiva Europea 2013/35/UE. I lavoratori professionalmente esposti ai CEM devono rispettare limiti specifici, differenti da quelli applicati alla popolazione generale. In particolare, per i lavoratori non professionalmente esposti, si seguono i valori limite per la popolazione generale, come indicato nella Raccomandazione Europea 1999/519/CE. Valutazione del rischio nei luoghi di lavoro La valutazione del rischio da CEM nei luoghi di lavoro richiede un’analisi approfondita di tutte le fonti di esposizione. Il datore di lavoro deve garantire che non vi siano rischi significativi per la salute dei dipendenti, seguendo le linee guida della norma CEI EN 50499. Se l’analisi preliminare non evidenzia rischi, non è necessario procedere con ulteriori misurazioni. Tuttavia, in presenza di situazioni ad alto rischio, come quelle legate all’uso di apparecchiature di saldatura elettrica o impianti di riscaldamento a induzione, sarà obbligatorio effettuare valutazioni più dettagliate. Elettrosensibilità e categorie a rischio Alcune categorie di lavoratori possono essere particolarmente sensibili ai campi elettromagnetici, come chi utilizza dispositivi medici impiantati, le donne in gravidanza o le persone con particolari condizioni mediche che rendono il sistema nervoso o cardiovascolare più vulnerabile. Per questi soggetti, potrebbe essere necessario adottare misure di sicurezza aggiuntive rispetto ai normali valori limite. Come proteggersi dai campi elettromagnetici Se i livelli di esposizione superano i limiti previsti, è necessario adottare misure di protezione specifiche per tutelare la salute dei lavoratori. Tra queste, possiamo includere la riduzione del tempo di esposizione, il distanziamento fisico dalle sorgenti di CEM, la rotazione dei compiti tra i lavoratori e l’installazione di barriere schermanti dove necessario. È inoltre fondamentale che i datori di lavoro formino adeguatamente i dipendenti sui rischi legati ai campi elettromagnetici e forniscano dispositivi di protezione individuale, come guanti schermanti o indumenti protettivi, qualora siano raccomandati.

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