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Corso per conduzione carroponte

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie ai lavoratori addetti alla conduzione di carroponte sollevatore con operatore a terra in linea con il D.Lgs 81/2008 art. 73 comma 5 - Accordo Stato Regioni 22/02/2012.

DURATA

Corso Carroponte: - 8 ore

DESTINATARI

Per tutti i lavoratori addetti alla conduzione di carroponte sollevatore con operatore a terra.

CALENDARIO SESSIONI IN AULA

Tipologia Validità Ore
Corso per conduzione Carroponte 5 anni 8 Contattaci

CONTESTO NORMATIVO

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Accordo Stato Regioni 22/02/2012 “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.”

PROGRAMMA

MODULO GIURIDICO – NORMATIVO

  • Principali disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza (D.Lgs. 81/08  s.m.i.). Responsabilità dell'operatore.

MODULO TECNICO

  • Categorie di Sollevatori/Carroponti: i vari tipi di Carroponti e Sollevatori descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. Componenti strutturali.
  • Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
  • Controlli da effettuare prima dell’utilizzo.
  • Dispositivi di sicurezza specifici da utilizzare.
  • Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo e tipiche movimentazioni.
  • Procedure operative di emergenza.

MODULO PRATICO

  • Individuazione dei componenti strutturali
  • Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
  • Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni del carroponte/sollevatore.
  • Esercitazioni nell’area di lavoro secondo le procedure operative di sicurezza.
  • Simulazioni di movimentazioni
  • Manovre di emergenza
  • Messa a riposo dell’attrezzatura a fine lavoro
  • Test di Verifica del modulo pratico.

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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Sicurezza: Tutte Le Novità
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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Sicurezza: Tutte Le Novità

Il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, atteso a breve per l’approvazione, aggiorna le normative esistenti e stabilisce nuove regole per la durata, i contenuti minimi, le modalità di erogazione e le modalità di verifica finale dei corsi obbligatori. L’accordo introduce modifiche importanti per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza e per la formazione specifica in determinati settori, come quello degli spazi confinati o a rischio di inquinamento. Le nuove disposizioni puntano a migliorare la qualità della formazione e a garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Formazione per i datori di lavoro: L’accordo stabilisce che i datori di lavoro dovranno seguire un corso obbligatorio di 16 ore, suddiviso tra moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, per un totale di 24 ore. Gli aggiornamenti obbligatori dovranno avvenire ogni 5 anni, con un minimo di 6 ore, e potranno essere svolti anche online. Se il datore di lavoro è anche RSPP, il corso base sarà integrato con moduli specifici in base al settore ATECO di appartenenza. Formazione per i preposti alla sicurezza: I preposti, oltre alla formazione generale per i lavoratori, dovranno completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. L'obiettivo è garantire che i preposti acquisiscano competenze pratiche, escludendo l’opzione e-learning, per favorire interazioni dirette. Formazione per i dirigenti: Per i dirigenti delle imprese edili, è previsto un corso di 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per il settore cantieri. L'aggiornamento sarà ogni 5 anni, con almeno 6 ore, e la formazione potrà essere anche in modalità e-learning, per una maggiore flessibilità. Formazione per RSPP e ASPP: I Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno completare una formazione strutturata su due moduli obbligatori da 28 ore e 48 ore, con un modulo aggiuntivo di 24 ore per il solo responsabile. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 5 anni: 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti. Il modulo iniziale di 28 ore potrà essere svolto in modalità e-learning, mentre per gli altri moduli sarà necessaria la formazione in presenza. Formazione per coordinatori della sicurezza: I coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, dovranno seguire un corso intensivo di 120 ore. L'aggiornamento quinquennale prevede 40 ore, con la possibilità di svolgere il corso di aggiornamento in modalità e-learning, mentre la formazione iniziale può essere seguita online solo per il modulo giuridico. Formazione per i lavoratori: La formazione per i lavoratori si suddivide in due parti: 4 ore di formazione generale e da 4 a 12 ore di formazione specifica, in base al rischio del settore secondo il codice ATECO. Per i settori a basso rischio sono previste 4 ore, per quelli a rischio medio 8 ore, e per quelli a rischio alto 12 ore. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 5 anni e devono avere una durata minima di 6 ore. Inoltre, sono richiesti aggiornamenti anche in caso di modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi. Requisiti dei formatori: L’accordo stabilisce anche i requisiti per i formatori, che devono avere almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per i formatori nel settore degli ambienti confinati o a rischio di inquinamento, è necessaria anche un'esperienza pratica di almeno 3 anni. Sicurezza negli ambienti confinati: È stata introdotta una formazione specifica di 12 ore per i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La formazione include una sessione pratica obbligatoria di 8 ore e dovrà essere aggiornata ogni 5 anni, con una durata minima di 4 ore per la parte pratica. Non sono consentite modalità di formazione in videoconferenza o e-learning. Modalità di erogazione e organizzazione dei corsi: L'accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning e in modalità mista. Ci sono nuove disposizioni organizzative, tra cui il numero massimo di 30 partecipanti per corso (eccetto per l’e-learning), il rapporto docente/discente non superiore a 1:6 per attività pratiche e l’obbligo di un registro di presenza, cartaceo o elettronico. È richiesta una frequenza minima del 90% per poter accedere alla verifica finale. Attestati e abilitazioni: Al termine dei corsi, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato la verifica finale, sarà rilasciato un attestato contenente dati sul corso, sui partecipanti e sulla modalità di erogazione. Gli attestati sono validi a livello nazionale. Abilitazione all’uso di nuove macchine operatrici: L’accordo prevede anche l’introduzione di obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici precedentemente non normate, come macchine agricole, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponte. Per ognuna di queste attrezzature sono previsti corsi con una parte teorica e una pratica, per un totale che varia tra 4 e 8 ore. Periodo di transizione: L’accordo entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti, in attesa dell'applicazione integrale delle nuove disposizioni.

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