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Corso BLS-D

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie ai lavoratori per la messa in atto della Rianimazione Cardiopolmonare di Base con l’uso di defibrillatore semi automatico “BLS-D”

DURATA

Corso BLS-D: 5-6 ore

DESTINATARI

Per tutti i lavoratori incaricati della Rianimazione Cardiopolmonare di Base con l’uso di defibrillatore semi automatico “BLS-D”

CALENDARIO SESSIONI IN AULA

Tipologia Validità Ore
Corso BLS-D 2 anni 5 - 6 Contattaci

COME ISCRIVERSI AI NOSTRI CORSI

Contattaci per ricevere informazioni sulle modalità di iscrizioni al corso: tel: 081414555 mail: sicurezza@medasservice.it

CONTESTO NORMATIVO

LEGGEn. 120 del 3 aprile 2001, “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambienteextraospedaliero.”

PROGRAMMA

  • Alterazioni dello stato di coscienza;
  • Morte cardiaca improvvisa;
  • Definizione e scopi di Basic Life Support Defibrillation;
  • Disostruzione vie aeree pediatriche e adulti.
  • Definizione di catena della sopravvivenza;
  • Messa in sicurezza della scena;
  • Valutazione del paziente attraverso esame della coscienza, del respiro e del circolo;
  • Posizionamento del paziente per la valutazione dei parametri vitali;
  • Apertura delle vie aeree;
  • Ispezione del cavo orale e rimozione di corpi estranei
  • Differenze di comportamento fra personale sanitario e soccorritore laico;
  • Differenze di comportamento del soccorritore di fronte al paziente traumatizzato e al paziente non traumatizzato;
  • Rianimazione cardio-polmonare;
  • Gestione delle vie aeree con e senza mezzi aggiuntivi;
  • Presidi per la gestione delle vie aeree;
  • Esecuzione del massaggio cardiaco esterno;
  • Sequenza della Rianimazione Cardio-Polmonare
  • Quando interrompere la Rianimazione Cardio-Polmonare;
  • Uso del defibrillatore semiautomatico;
  • Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo;
  • Manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree.
  • Definizione di catena della sopravvivenza;
  • Messa in sicurezza della scena;
  • Valutazione del paziente attraverso l'esame della coscienza, del respiro e del circolo;
  • Posizionamento del paziente per la valutazione dei parametri vitali;
  • Apertura delle vie aeree;
  • Differenze di comportamento fra personale sanitario e soccorritore laico;
  • Differenze di comportamento nel soccorso del paziente traumatizzato e del paziente non traumatizzato;
  • Rianimazione cardio-polmonare;
  • Gestione delle vie aeree con e senza mezzi aggiuntivi;
  • Esecuzione del massaggio cardiaco esterno;
  • Esecuzione delle manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare (singolarmente e a 2 soccorritori)
  • Quando interrompere la Rianimazione Cardio-Polmonare;
  • Esecuzione utilizzo defibrillatore semi-automatic
  • Posizione Anti Shok
  • Posizione laterale di sicurezza;
  • Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo;
  • Esecuzione della manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree.

 

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Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro
10/01/2025
Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro

La Legge 203/2024, pubblicata il 13 dicembre 2024, introduce una serie di modifiche significative al Decreto Legislativo 81/2008, con un focus particolare sulla sorveglianza sanitaria, la sicurezza sul lavoro e alcune normative operative che riguardano diversi aspetti del mondo del lavoro. Modifiche alla sorveglianza sanitaria e ai medici competentiUna delle principali novità riguarda la sorveglianza sanitaria, regolata dall'articolo 41 del Decreto 81/2008. La legge stabilisce nuovi dettagli sulle visite mediche, inclusa quella preventiva, che deve accertare l'assenza di controindicazioni per il lavoro specifico a cui il lavoratore è destinato. Viene inoltre precisato che la visita medica può essere richiesta dal lavoratore stesso, qualora ritenuta necessaria in relazione ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute. Un altro importante cambiamento riguarda la gestione dei medici competenti. È stato introdotto il comma 4-bis nell'articolo 38, che stabilisce che il Ministero della Salute verifichi periodicamente il mantenimento dei requisiti professionali per l'iscrizione all'elenco dei medici competenti. Inoltre, la legge prevede la revisione delle modalità di visita in caso di cambio di mansione o di assenza per malattia superiore ai 60 giorni. Se il medico competente ritiene che la visita non sia necessaria, è tenuto a rilasciare comunque un giudizio di idoneità alla mansione. Novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoroLa Legge 203/2024 interviene anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo l'articolo 14-bis che obbliga il Ministro del Lavoro a fornire ogni anno, entro il 30 aprile, un resoconto alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare per migliorarla. Questo resoconto include gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende seguire in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Un’altra modifica importante riguarda l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei, che ora possono essere utilizzati solo se non si verificano emissioni di agenti nocivi, e a condizione che vengano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione che attesta il rispetto dei requisiti. L'uso sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell'Ispettorato. Aggiornamenti su lavoro agile, cassa integrazione e altri aspetti operativiLa Legge 203/2024 introduce anche novità in relazione al lavoro agile, alla cassa integrazione e ad altre pratiche operative. L'articolo 14 modifica il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, che ora è esplicitamente fissato dalla legge. Inoltre, la legge abroga l’obbligo di fornire una tessera di riconoscimento per il personale nei cantieri edili, un obbligo che era già presente nel Decreto Legislativo 81/2008. Chiarimenti operativi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, fornendo le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024. Tra i punti trattati, la Nota chiarisce la nuova disciplina riguardante la cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e l’applicazione delle norme in caso di attività stagionali. L’Ispettorato ha anche previsto un aggiornamento delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcolismo, da definire attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Modifiche alla Commissione per gli interpelliUn'altra novità riguarda l'articolo 12 della legge, che modifica la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro. La nuova normativa stabilisce che la Commissione dovrà includere rappresentanti con profili giuridici provenienti da Ministeri e Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, la Legge 203/2024 apporta una serie di modifiche rilevanti al sistema normativo italiano in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e salute, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione della sorveglianza sanitaria, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e semplificare alcune normative operative.

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