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Corso addetti antincendio

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 02/09/21 in base al livello di rischio.

DURATA

  • Livello 1 - 4 ore
  • Livello 2 - 8 ore
  • Livello 3 - 16 ore

DESTINATARI

Per tutti i lavoratori designati al ruolo di addetti antiincendio in contesti lavorativi classificati per livello cosi come previsto dal DM 02/09/21.

CALENDARIO SESSIONI IN AULA

Tipologia Validità Ore
Corso addetti antincendio - Livello 1 3 anni 4 Contattaci

Tipologia Validità Ore
Corso addetti antincendio - Livello 2 3 anni 8 Contattaci

Tipologia Validità Ore
Corso addetti antincendio - Livello 3 3 anni 16 Contattaci

COME ISCRIVERSI AI NOSTRI CORSI

Contattaci per ricevere informazioni sulle modalità di iscrizioni al corso: tel: 081414555 mail: sicurezza@medasservice.it 

CONTESTO NORMATIVO

D.M. 02 Settembre 2021, “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

PROGRAMMA

LIVELLO 1

  • Principi della combustione;
  • prodotti della combustione;
  • sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
  • effetti dell’incendio sull’uomo;
  • divieti e limitazioni di esercizio;
  • misure comportamentali.
  • Principali misure di protezione antincendio;
  • evacuazione in caso di incendio;
  • chiamata dei soccorsi.
  • Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
  • esercitazioni sull’uso degli estintori portatili;
  • presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

LIVELLO 2

  • Principi sulla combustione e l'incendio;
  • le sostanze estinguenti;
  • il triangolo della combustione;
  • le principali cause di un incendio;
  • i rischi per le persone in caso di incendio;
  • i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;
  • misure antincendio:
    • reazione al fuoco;
    • resistenza al fuoco;
    • compartimentazione,
    • esodo;
    • controllo dell’incendio;
    • rivelazione ed allarme;
    • controllo di fumi e calore;
    • operatività antincendio;
    • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
  • gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza;
  • presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi;
  • presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;
  • esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti;
  • presa visione del registro antincendio,chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

LIVELLO 3

  • Principi sulla combustione;
  • le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
  • le sostanze estinguenti;
  • i rischi alle persone ed all'ambiente;
  • specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
  • l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
  • l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
  • Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.
  •  Misure antincendio:
    • reazione al fuoco;
    • resistenza al fuoco;
    • compartimentazione,
    • esodo;
    • rivelazione ed allarme;
    • controllo di fumi e calore;
    • controllo dell’incendio;
    • operatività antincendio;
    • gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in
    • emergenza.
    • controlli e la manutenzione
  • Il piano di emergenza:
    • procedure di emergenza;
    • procedure di allarme;
    • procedure di evacuazione.
  • Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
  • presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
  • esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi:
  • presa visione del registro antincendio;
  • chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

 

 

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Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro
10/01/2025
Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro

La Legge 203/2024, pubblicata il 13 dicembre 2024, introduce una serie di modifiche significative al Decreto Legislativo 81/2008, con un focus particolare sulla sorveglianza sanitaria, la sicurezza sul lavoro e alcune normative operative che riguardano diversi aspetti del mondo del lavoro. Modifiche alla sorveglianza sanitaria e ai medici competentiUna delle principali novità riguarda la sorveglianza sanitaria, regolata dall'articolo 41 del Decreto 81/2008. La legge stabilisce nuovi dettagli sulle visite mediche, inclusa quella preventiva, che deve accertare l'assenza di controindicazioni per il lavoro specifico a cui il lavoratore è destinato. Viene inoltre precisato che la visita medica può essere richiesta dal lavoratore stesso, qualora ritenuta necessaria in relazione ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute. Un altro importante cambiamento riguarda la gestione dei medici competenti. È stato introdotto il comma 4-bis nell'articolo 38, che stabilisce che il Ministero della Salute verifichi periodicamente il mantenimento dei requisiti professionali per l'iscrizione all'elenco dei medici competenti. Inoltre, la legge prevede la revisione delle modalità di visita in caso di cambio di mansione o di assenza per malattia superiore ai 60 giorni. Se il medico competente ritiene che la visita non sia necessaria, è tenuto a rilasciare comunque un giudizio di idoneità alla mansione. Novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoroLa Legge 203/2024 interviene anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo l'articolo 14-bis che obbliga il Ministro del Lavoro a fornire ogni anno, entro il 30 aprile, un resoconto alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare per migliorarla. Questo resoconto include gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende seguire in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Un’altra modifica importante riguarda l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei, che ora possono essere utilizzati solo se non si verificano emissioni di agenti nocivi, e a condizione che vengano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione che attesta il rispetto dei requisiti. L'uso sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell'Ispettorato. Aggiornamenti su lavoro agile, cassa integrazione e altri aspetti operativiLa Legge 203/2024 introduce anche novità in relazione al lavoro agile, alla cassa integrazione e ad altre pratiche operative. L'articolo 14 modifica il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, che ora è esplicitamente fissato dalla legge. Inoltre, la legge abroga l’obbligo di fornire una tessera di riconoscimento per il personale nei cantieri edili, un obbligo che era già presente nel Decreto Legislativo 81/2008. Chiarimenti operativi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, fornendo le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024. Tra i punti trattati, la Nota chiarisce la nuova disciplina riguardante la cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e l’applicazione delle norme in caso di attività stagionali. L’Ispettorato ha anche previsto un aggiornamento delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcolismo, da definire attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Modifiche alla Commissione per gli interpelliUn'altra novità riguarda l'articolo 12 della legge, che modifica la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro. La nuova normativa stabilisce che la Commissione dovrà includere rappresentanti con profili giuridici provenienti da Ministeri e Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, la Legge 203/2024 apporta una serie di modifiche rilevanti al sistema normativo italiano in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e salute, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione della sorveglianza sanitaria, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e semplificare alcune normative operative.

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