18/07/2024
Bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione
Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato la bozza finale del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Dopo due anni di attesa (la pubblicazione era prevista per giugno 2022), sembra che l'accordo sia finalmente pronto. Si attende ora solo la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, prevista per il periodo post-estivo.
In questo articolo, analizziamo il significato del nuovo Accordo Stato-Regioni e le principali innovazioni introdotte nella formazione sulla sicurezza sul lavoro.
Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione?
Come stabilito dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per "accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione". Questo Accordo, ora nella fase di “bozza definitiva”, è stato previsto per:
Stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria che il datore di lavoro deve fornire.
Determinare le modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i partecipanti a tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
Monitorare l’applicazione degli accordi sulla formazione e controllare sia le attività formative che il rispetto della normativa da parte di chi eroga la formazione e di chi la riceve.
Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede la revisione e l’accorpamento di tutti gli accordi precedentemente in vigore, quali:
Accordo del 21/12/2011 riguardante la formazione dei lavoratori.
Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e attrezzature di lavoro.
Accordo del 07/07/2016 relativo alla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Inoltre, sarà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011.
Quali sono le novità?
Cambiamenti nei percorsi formativi:
Datori di lavoro:
Durata minima del corso: 16 ore, da completare entro due anni dalla pubblicazione ufficiale.
Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore.
Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore.
Preposti:
Durata del corso: da 8 a 12 ore.
Formazione in e-learning non consentita.
Aggiornamento: ogni due anni, durata minima di 6 ore.
Dirigenti:
Durata del corso: da 16 a 12 ore.
Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore.
Nuovi corsi di formazione per attrezzature:
Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
Caricatori per movimentazione materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
Carroponte:
4 ore teoria + 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina.
6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando.
7 ore pratica per entrambe le tipologie.
Corso per ambienti sospetti di inquinamento o confinati:
Modulo giuridico-tecnico: 4 ore.
Modulo pratico: 8 ore.
Totale: 12 ore.
Organizzazione dei corsi:
Numero massimo partecipanti: Ridotto da 35 a 30 (non valido per e-learning).
Rapporto docente/discente: Non superiore a 1 a 6 per attività pratiche.
Registro di presenza: Necessario, cartaceo o elettronico.
Frequenza minima: 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale.
Verbale delle verifiche finali: Deve essere predisposto e archiviato, in formato cartaceo o elettronico.
I soggetti formatori
Soggetti istituzionali:
Includono amministrazioni pubbliche come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell'ambiente, dell'interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (o corpi provinciali per Trento e Bolzano), Formez, SNA, Ordini e collegi professionali.
Comprendono anche organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, limitatamente al proprio personale.
Soggetti accreditati:
Sono formatori accreditati secondo le regole definite da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Devono avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro.
Per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l'accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.
Altri soggetti:
Fondi interprofessionali di settore, se il loro statuto li identifica come erogatori diretti di formazione.
Organismi Paritetici, come definiti dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo.
Associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori di rilevanza nazionale, che soddisfano criteri di rappresentatività come la presenza in almeno metà delle province italiane, la distribuzione tra nord, centro, sud e isole, la consistenza numerica degli iscritti e il numero complessivo dei CCNL sottoscritti (esclusi quelli firmati per mera adesione).
Periodo transitorio
La bozza dell'Accordo prevede un periodo di transizione di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale potranno essere svolti corsi conformi alle normative precedentemente in vigore.
Se desideri ulteriori dettagli sulle novità dell'Accordo Stato-Regioni o devi organizzare corsi di formazione per il personale della tua azienda, contattaci: i nostri esperti saranno lieti di fornirti tutte le informazioni necessarie.
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