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Corso RLS

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per lo svolgimento della propria attività in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n°81 del 2008 e s.m.i. D.Lgs. n°106 del 2009.

DURATA

Formazione RLS: – 32 ore

DESTINATARI

Per tutti  i lavoratori designati  come RLS a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti di salute e sicurezza in ambito lavorativo, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n°81 del 2008 e s.m.i.

CALENDARIO SESSIONI IN AULA

Tipologia Validità Ore
Corso RLS 1 anno 32 Contattaci

CORSO ON LINE

Tipologia Validità Ore
Corso RLS 1 anni 32

COME ISCRIVERSI AI NOSTRI CORSI

Contattaci per ricevere informazioni sulle modalità di iscrizioni al corso: tel: 081414555 mail: sicurezza@medasservice.it

CONTESTO NORMATIVO

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

PROGRAMMA

MODULO 1

  • Quadro normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: D.Lgs 81/08 Testo unico e Correttivo. LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI SICUREZZA Accordo Stato Regioni Formazione Lav. –Prep. –Dir. del 2011 Accordo Stato Regioni Formazione Dat. Lav.-Rspp, del 2011 Accordo Stato Regioni Attrezzature del 2012 Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 formazione RSPP-ASPP D.M. Ministero lavoro del 6 marzo 2013(G.U. n.65 del 18/3/13) Decreto del fare 2013(G.U. n. 194 del 20/3/13) modifiche al T.U. sicurezza del lavoro.

MODULO 2

  • I principali soggetti coinvolti: adempimenti e responsabilità del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il ruolo del dirigente. Il ruolo del preposto e l’azione di controllo. Le funzioni del medico competente. Informazione e formazione (artt. 36 e 37 del d.Lgs 81/08).

MODULO 3

  • La valutazione e le tipologie dei rischi Il documento di valutazione dei rischi-schede-verbali-documenti specifici. Definizione dei fattori di rischio I modelli organizzativi del testo unico. Il documento unico dei rischi interferenziali (Duvri). Procedure delle ditte esterne in applicazione all’art. 26 Del d.Lgs. 81/08 “Testo unico sicurezza”.

MODULO 4

  • Formazione antincendio ed emergenze. D.P.R. 151/11- DM 10/03/98. La prevenzione incendi nelle attività di lavoro .

MODULO 5

  • La segnaletica di sicurezza e i Dpi I sistemi di gestione sicurezza nel lavoro . Sgsl Uni Inail. Gli organi di vigilanza e di controllo .

MODULO 6

  • Principi generali rischio Stress lavoro correlato Omologazione verifiche periodiche Dpr 462/01. L’ergonomia nei luoghi di lavoro.

MODULO 7

  • Ruolo del R.L.S. Nozioni di tecnica della comunicazione. Partecipazione dei lavoratori tramite il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nozioni di tecnica della negoziazione. Lavoro di gruppo. Riunioni.

 

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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Sicurezza: Tutte Le Novità
22/11/2024
Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Sicurezza: Tutte Le Novità

Il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, atteso a breve per l’approvazione, aggiorna le normative esistenti e stabilisce nuove regole per la durata, i contenuti minimi, le modalità di erogazione e le modalità di verifica finale dei corsi obbligatori. L’accordo introduce modifiche importanti per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza e per la formazione specifica in determinati settori, come quello degli spazi confinati o a rischio di inquinamento. Le nuove disposizioni puntano a migliorare la qualità della formazione e a garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Formazione per i datori di lavoro: L’accordo stabilisce che i datori di lavoro dovranno seguire un corso obbligatorio di 16 ore, suddiviso tra moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, per un totale di 24 ore. Gli aggiornamenti obbligatori dovranno avvenire ogni 5 anni, con un minimo di 6 ore, e potranno essere svolti anche online. Se il datore di lavoro è anche RSPP, il corso base sarà integrato con moduli specifici in base al settore ATECO di appartenenza. Formazione per i preposti alla sicurezza: I preposti, oltre alla formazione generale per i lavoratori, dovranno completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. L'obiettivo è garantire che i preposti acquisiscano competenze pratiche, escludendo l’opzione e-learning, per favorire interazioni dirette. Formazione per i dirigenti: Per i dirigenti delle imprese edili, è previsto un corso di 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per il settore cantieri. L'aggiornamento sarà ogni 5 anni, con almeno 6 ore, e la formazione potrà essere anche in modalità e-learning, per una maggiore flessibilità. Formazione per RSPP e ASPP: I Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno completare una formazione strutturata su due moduli obbligatori da 28 ore e 48 ore, con un modulo aggiuntivo di 24 ore per il solo responsabile. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 5 anni: 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti. Il modulo iniziale di 28 ore potrà essere svolto in modalità e-learning, mentre per gli altri moduli sarà necessaria la formazione in presenza. Formazione per coordinatori della sicurezza: I coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, dovranno seguire un corso intensivo di 120 ore. L'aggiornamento quinquennale prevede 40 ore, con la possibilità di svolgere il corso di aggiornamento in modalità e-learning, mentre la formazione iniziale può essere seguita online solo per il modulo giuridico. Formazione per i lavoratori: La formazione per i lavoratori si suddivide in due parti: 4 ore di formazione generale e da 4 a 12 ore di formazione specifica, in base al rischio del settore secondo il codice ATECO. Per i settori a basso rischio sono previste 4 ore, per quelli a rischio medio 8 ore, e per quelli a rischio alto 12 ore. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 5 anni e devono avere una durata minima di 6 ore. Inoltre, sono richiesti aggiornamenti anche in caso di modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi. Requisiti dei formatori: L’accordo stabilisce anche i requisiti per i formatori, che devono avere almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per i formatori nel settore degli ambienti confinati o a rischio di inquinamento, è necessaria anche un'esperienza pratica di almeno 3 anni. Sicurezza negli ambienti confinati: È stata introdotta una formazione specifica di 12 ore per i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La formazione include una sessione pratica obbligatoria di 8 ore e dovrà essere aggiornata ogni 5 anni, con una durata minima di 4 ore per la parte pratica. Non sono consentite modalità di formazione in videoconferenza o e-learning. Modalità di erogazione e organizzazione dei corsi: L'accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning e in modalità mista. Ci sono nuove disposizioni organizzative, tra cui il numero massimo di 30 partecipanti per corso (eccetto per l’e-learning), il rapporto docente/discente non superiore a 1:6 per attività pratiche e l’obbligo di un registro di presenza, cartaceo o elettronico. È richiesta una frequenza minima del 90% per poter accedere alla verifica finale. Attestati e abilitazioni: Al termine dei corsi, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato la verifica finale, sarà rilasciato un attestato contenente dati sul corso, sui partecipanti e sulla modalità di erogazione. Gli attestati sono validi a livello nazionale. Abilitazione all’uso di nuove macchine operatrici: L’accordo prevede anche l’introduzione di obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici precedentemente non normate, come macchine agricole, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponte. Per ognuna di queste attrezzature sono previsti corsi con una parte teorica e una pratica, per un totale che varia tra 4 e 8 ore. Periodo di transizione: L’accordo entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti, in attesa dell'applicazione integrale delle nuove disposizioni.

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