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Bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la bozza finale del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza sul lavoro. Dopo due anni di attesa dalla scadenza originaria di giugno 2022, l'accordo sembra finalmente pronto per la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, prevista dopo l'estate. Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione? Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni? Quali sono le novità?

Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato la bozza finale del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Dopo due anni di attesa (la pubblicazione era prevista per giugno 2022), sembra che l'accordo sia finalmente pronto. Si attende ora solo la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, prevista per il periodo post-estivo.

In questo articolo, analizziamo il significato del nuovo Accordo Stato-Regioni e le principali innovazioni introdotte nella formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione?

Come stabilito dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per "accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione". Questo Accordo, ora nella fase di “bozza definitiva”, è stato previsto per:

  1. Stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria che il datore di lavoro deve fornire.
  2. Determinare le modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i partecipanti a tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
  3. Monitorare l’applicazione degli accordi sulla formazione e controllare sia le attività formative che il rispetto della normativa da parte di chi eroga la formazione e di chi la riceve.

Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede la revisione e l’accorpamento di tutti gli accordi precedentemente in vigore, quali:

  • Accordo del 21/12/2011 riguardante la formazione dei lavoratori.
  • Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
  • Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e attrezzature di lavoro.
  • Accordo del 07/07/2016 relativo alla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

Inoltre, sarà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011.

Quali sono le novità?

Cambiamenti nei percorsi formativi:

  1. Datori di lavoro:

    • Durata minima del corso: 16 ore, da completare entro due anni dalla pubblicazione ufficiale.
    • Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore.
    • Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore.
  2. Preposti:

    • Durata del corso: da 8 a 12 ore.
    • Formazione in e-learning non consentita.
    • Aggiornamento: ogni due anni, durata minima di 6 ore.
  3. Dirigenti:

    • Durata del corso: da 16 a 12 ore.
    • Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
    • Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore.

Nuovi corsi di formazione per attrezzature:

  1. Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
  2. Caricatori per movimentazione materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
  3. Carroponte:
    • 4 ore teoria + 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina.
    • 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando.
    • 7 ore pratica per entrambe le tipologie.

Corso per ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

  • Modulo giuridico-tecnico: 4 ore.
  • Modulo pratico: 8 ore.
  • Totale: 12 ore.

Organizzazione dei corsi:

  1. Numero massimo partecipanti: Ridotto da 35 a 30 (non valido per e-learning).
  2. Rapporto docente/discente: Non superiore a 1 a 6 per attività pratiche.
  3. Registro di presenza: Necessario, cartaceo o elettronico.
  4. Frequenza minima: 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale.
  5. Verbale delle verifiche finali: Deve essere predisposto e archiviato, in formato cartaceo o elettronico.

I soggetti formatori

  1. Soggetti istituzionali:

    • Includono amministrazioni pubbliche come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell'ambiente, dell'interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (o corpi provinciali per Trento e Bolzano), Formez, SNA, Ordini e collegi professionali.
    • Comprendono anche organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, limitatamente al proprio personale.
  2. Soggetti accreditati:

    • Sono formatori accreditati secondo le regole definite da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
    • Devono avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro.
    • Per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l'accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.
  3. Altri soggetti:

    • Fondi interprofessionali di settore, se il loro statuto li identifica come erogatori diretti di formazione.
    • Organismi Paritetici, come definiti dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo.
    • Associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori di rilevanza nazionale, che soddisfano criteri di rappresentatività come la presenza in almeno metà delle province italiane, la distribuzione tra nord, centro, sud e isole, la consistenza numerica degli iscritti e il numero complessivo dei CCNL sottoscritti (esclusi quelli firmati per mera adesione).

Periodo transitorio

  • La bozza dell'Accordo prevede un periodo di transizione di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale potranno essere svolti corsi conformi alle normative precedentemente in vigore.

Se desideri ulteriori dettagli sulle novità dell'Accordo Stato-Regioni o devi organizzare corsi di formazione per il personale della tua azienda, contattaci: i nostri esperti saranno lieti di fornirti tutte le informazioni necessarie.

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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro: cosa prevede e cosa cambia Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119) il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, firmato il 17 aprile 2025. Questo aggiornamento, in attuazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori per lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, RSPP, preposti e altre figure coinvolte nella sicurezza aziendale. L’accordo include anche un documento tecnico allegato (Allegato A), pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito del Ministero del Lavoro. Principali novità dell'Accordo 2025 sulla formazione sicurezza Il nuovo accordo aggiorna e unifica le precedenti intese, introducendo: Durata e contenuti minimi dei corsi per ogni figura aziendale Verifiche finali e criteri di aggiornamento obbligatorio Monitoraggio degli enti formatori e della formazione erogata Nuove norme per attrezzature specifiche e ambienti confinati Regole precise su numero massimo di partecipanti, frequenza e modalità (presenza, videoconferenza, e-learning) Obblighi formativi per le diverse figure aziendali ✅ Datori di lavoro Corso base di 16 ore (giuridico e organizzativo) Modulo aggiuntivo di 6 ore per imprese edili Aggiornamento quinquennale di 6-8 ore, anche online Formazione RSPP: Modulo A (8h), modulo comune (8h), moduli tecnici ATECO ✅ Preposti Modulo di 12 ore aggiuntivo Aggiornamento biennale (min. 6 ore) Escluso l’e-learning per garantire interazioni pratiche ✅ Dirigenti Corso base di 12 ore, + 6 ore per chi opera in cantieri Aggiornamento ogni 5 anni (min. 6 ore), anche in e-learning ✅ RSPP e ASPP Moduli A (28h), B (48h) e C (24h, solo RSPP) Aggiornamento ogni 5 anni: 40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP E-learning consentito solo per Modulo A ✅ Coordinatori della sicurezza (CSP/CSE) Corso di 120 ore Aggiornamento quinquennale di 40 ore E-learning consentito solo per modulo giuridico e aggiornamento ✅ Lavoratori Formazione generale: 4 ore Formazione specifica (in base al rischio ATECO): 4h (rischio basso) 8h (rischio medio) 12h (rischio alto) Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6 ore) E-learning consentito per: Formazione generale Specifica (solo rischio basso) Tutti i corsi di aggiornamento Requisiti per i formatori I formatori devono appartenere a una delle seguenti categorie: Soggetti istituzionali Enti accreditati Organismi paritetici e fondi interprofessionali Per corsi in ambienti confinati è richiesta esperienza professionale giuridico-tecnica e pratica di almeno 3 anni. Nuove abilitazioni per l’uso di macchine L’accordo introduce obblighi formativi per nuove attrezzature: Macchine raccogli-frutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica) Caricatori materiali: 8 ore Carroponte/gru: da 6 a 10 ore in base al tipo di comando Formazione per ambienti confinati Corso obbligatorio di 12 ore 8 ore pratiche Aggiornamento quinquennale (min. 4 ore) Esclusa la videoconferenza e l’e-learning Modalità di erogazione della formazione Le modalità previste sono: In presenza In videoconferenza sincrona In e-learning (solo per determinati corsi) In modalità mista Requisiti organizzativi: Max 30 partecipanti per corso Rapporto docente/discente max 1:6 per pratica Registro presenze obbligatorio Frequenza minima: 90% Verifica finale e rilascio attestato (con elementi obbligatori) Allegati dell’Accordo 2025 Allegato I – Classi di laurea che esonerano dalla formazione RSPP/ASPP Allegato II – Elenco attrezzature con obbligo di abilitazione Allegato III – Sistema dei crediti formativi Allegato IV – Macrocategorie di rischio secondo codice ATECO Accordi abrogati Con l’entrata in vigore del nuovo accordo (24 maggio 2025), sono abrogati tutti i precedenti accordi dal 2011 al 2016, inclusi quelli su formazione RSPP/ASPP e attrezzature da lavoro. Entrata in vigore e periodo transitorio L’Accordo 2025 è in vigore dal 24 maggio 2025, con un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale è consentita la formazione secondo le norme precedenti.I corsi per datori di lavoro devono essere completati entro 24 mesi. Scarica il testo completo 📥 [Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione per la sicurezza (PDF)] 📥 Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008

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Zero Costi, Massima Sicurezza: Scopri la Formazione Gratuita!
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Perché scegliere la formazione finanziata? 1) Formazione di qualità a costo zeroGrazie ai finanziamenti di Fondimpresa, le aziende aderenti possono accedere a corsi altamente qualificati senza alcun costo aggiuntivo. La formazione copre ambiti fondamentali come la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle competenze professionali e l’aggiornamento normativo. 2) Aumento della competitività aziendaleInvestire nella formazione significa avere un team più preparato e consapevole, in grado di rispondere alle sfide del mercato con maggiore efficienza. Migliorare le competenze dei dipendenti permette di ottimizzare i processi interni e offrire un servizio di qualità superiore ai clienti. 3) Adesione semplice e gratuitaQualsiasi impresa può aderire a Fondimpresa gratuitamente, destinando lo 0,30% dei contributi INPS al fondo. Questo significa che l’azienda può usufruire di finanziamenti per la formazione continua senza costi aggiuntivi. Chi può accedere alla formazione gratuita? Tutte le imprese che aderiscono a Fondimpresa possono richiedere il finanziamento per la formazione dei propri dipendenti. Questo vale per supermercati, catene alberghiere, aziende della logistica e qualsiasi altra realtà che desideri migliorare le proprie competenze interne. Quali corsi si possono finanziare? La formazione finanziata tramite Fondimpresa è estremamente flessibile e può includere: Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e aggiornamenti normativi) Aggiornamento professionale per migliorare l’efficienza operativa Formazione digitale e nuove tecnologie per stare al passo con l’innovazione Percorsi personalizzati in base alle esigenze specifiche dell’azienda Come richiedere il finanziamento? Il processo è semplice e rapido: basta presentare una richiesta online sul sito ufficiale di Fondimpresa e, una volta approvata, l’azienda potrà usufruire del finanziamento per i corsi di formazione. Non perdere questa occasione! Garantire un ambiente di lavoro sicuro e altamente qualificato non è mai stato così semplice. Contattaci oggi stesso per scoprire come accedere ai corsi di formazione gratuita grazie a Fondimpresa e porta la tua azienda a un livello superiore! 📩 Contattaci per maggiori informazioni!

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Come Gestire il Contatto con Sostanze Chimiche: Nuovo Manuale INAIL
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Manuale INAIL sul primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici L’INAIL ha pubblicato un nuovo manuale che descrive le azioni da intraprendere in situazioni di emergenza legate al contatto con agenti chimici sul posto di lavoro. Il documento è pensato per essere un supporto pratico per datori di lavoro, addetti al primo soccorso aziendale e lavoratori, offrendo indicazioni utili per affrontare gli incidenti causati da esposizione accidentale a sostanze chimiche pericolose. Effetti sulla salute da esposizione a sostanze chimiche L’esposizione ad agenti chimici può causare effetti: Locali o sistemici (interessano una specifica area o l’intero organismo); Acuti o cronici (insorgono rapidamente o si sviluppano nel tempo). I fattori che influenzano gli effetti includono: L’organo bersaglio, La dose di esposizione, La durata e la frequenza dell’esposizione, La via di esposizione (inalazione, contatto, ingestione, ecc.). Dati sugli incidenti chimici: report Infor.Mo Secondo i dati di Infor.Mo (Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi, INAIL), tra il 2002 e il 2020 oltre l’80% degli incidenti con agenti chimici è stato causato da: Fuoriuscita o contatto con gas, fumi, aerosol e liquidi; Sviluppo di fiamme. I principali fattori di rischio identificati includono: Mancanza o uso scorretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI); Formazione inadeguata dei lavoratori; Assenza di adeguata aerazione negli ambienti. In alcuni casi, si sono verificati infortuni a catena, dove il soccorritore, non protetto adeguatamente, ha subito lo stesso tipo di incidente. Principali scenari di infortunio con agenti chimici Gli incidenti causati dal contatto con agenti chimici possono manifestarsi in diversi modi: Incendio: con rischi di intossicazione da fumi e ustioni. Esplosione: che può provocare lesioni gravi come contusioni, ematomi o, nei casi più gravi, decessi. Intossicazione acuta: dovuta a inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo di sostanze chimiche. I sintomi variano in base al tipo di agente chimico. Prevenzione e protezione dagli agenti chimici Il manuale sottolinea l’importanza di adottare misure preventive e protettive, tra cui: Sostituire agenti e processi pericolosi con alternative più sicure; Progettare processi lavorativi sicuri per l’utilizzo, manipolazione, stoccaggio e smaltimento di sostanze chimiche; Applicare sistemi di protezione collettiva e utilizzare DPI adeguati; Implementare piani di emergenza specifici; Garantire vigilanza sulle procedure; Fornire informazione, formazione e addestramento ai lavoratori. Indicazioni di primo soccorso Il manuale INAIL include linee guida generali per il primo soccorso in caso di incidenti con: Agenti corrosivi, Idrocarburi, Gas irritanti e asfissianti, Pesticidi, Gas semiconduttori, Metalli pesanti. Fonte: INAIL

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