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Bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la bozza finale del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza sul lavoro. Dopo due anni di attesa dalla scadenza originaria di giugno 2022, l'accordo sembra finalmente pronto per la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, prevista dopo l'estate. Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione? Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni? Quali sono le novità?

Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato la bozza finale del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Dopo due anni di attesa (la pubblicazione era prevista per giugno 2022), sembra che l'accordo sia finalmente pronto. Si attende ora solo la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, prevista per il periodo post-estivo.

In questo articolo, analizziamo il significato del nuovo Accordo Stato-Regioni e le principali innovazioni introdotte nella formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione?

Come stabilito dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per "accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione". Questo Accordo, ora nella fase di “bozza definitiva”, è stato previsto per:

  1. Stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria che il datore di lavoro deve fornire.
  2. Determinare le modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i partecipanti a tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
  3. Monitorare l’applicazione degli accordi sulla formazione e controllare sia le attività formative che il rispetto della normativa da parte di chi eroga la formazione e di chi la riceve.

Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede la revisione e l’accorpamento di tutti gli accordi precedentemente in vigore, quali:

  • Accordo del 21/12/2011 riguardante la formazione dei lavoratori.
  • Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
  • Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e attrezzature di lavoro.
  • Accordo del 07/07/2016 relativo alla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

Inoltre, sarà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011.

Quali sono le novità?

Cambiamenti nei percorsi formativi:

  1. Datori di lavoro:

    • Durata minima del corso: 16 ore, da completare entro due anni dalla pubblicazione ufficiale.
    • Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore.
    • Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore.
  2. Preposti:

    • Durata del corso: da 8 a 12 ore.
    • Formazione in e-learning non consentita.
    • Aggiornamento: ogni due anni, durata minima di 6 ore.
  3. Dirigenti:

    • Durata del corso: da 16 a 12 ore.
    • Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
    • Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore.

Nuovi corsi di formazione per attrezzature:

  1. Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
  2. Caricatori per movimentazione materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
  3. Carroponte:
    • 4 ore teoria + 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina.
    • 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando.
    • 7 ore pratica per entrambe le tipologie.

Corso per ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

  • Modulo giuridico-tecnico: 4 ore.
  • Modulo pratico: 8 ore.
  • Totale: 12 ore.

Organizzazione dei corsi:

  1. Numero massimo partecipanti: Ridotto da 35 a 30 (non valido per e-learning).
  2. Rapporto docente/discente: Non superiore a 1 a 6 per attività pratiche.
  3. Registro di presenza: Necessario, cartaceo o elettronico.
  4. Frequenza minima: 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale.
  5. Verbale delle verifiche finali: Deve essere predisposto e archiviato, in formato cartaceo o elettronico.

I soggetti formatori

  1. Soggetti istituzionali:

    • Includono amministrazioni pubbliche come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell'ambiente, dell'interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (o corpi provinciali per Trento e Bolzano), Formez, SNA, Ordini e collegi professionali.
    • Comprendono anche organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, limitatamente al proprio personale.
  2. Soggetti accreditati:

    • Sono formatori accreditati secondo le regole definite da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
    • Devono avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro.
    • Per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l'accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.
  3. Altri soggetti:

    • Fondi interprofessionali di settore, se il loro statuto li identifica come erogatori diretti di formazione.
    • Organismi Paritetici, come definiti dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo.
    • Associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori di rilevanza nazionale, che soddisfano criteri di rappresentatività come la presenza in almeno metà delle province italiane, la distribuzione tra nord, centro, sud e isole, la consistenza numerica degli iscritti e il numero complessivo dei CCNL sottoscritti (esclusi quelli firmati per mera adesione).

Periodo transitorio

  • La bozza dell'Accordo prevede un periodo di transizione di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale potranno essere svolti corsi conformi alle normative precedentemente in vigore.

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Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro
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Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro

La Legge 203/2024, pubblicata il 13 dicembre 2024, introduce una serie di modifiche significative al Decreto Legislativo 81/2008, con un focus particolare sulla sorveglianza sanitaria, la sicurezza sul lavoro e alcune normative operative che riguardano diversi aspetti del mondo del lavoro. Modifiche alla sorveglianza sanitaria e ai medici competentiUna delle principali novità riguarda la sorveglianza sanitaria, regolata dall'articolo 41 del Decreto 81/2008. La legge stabilisce nuovi dettagli sulle visite mediche, inclusa quella preventiva, che deve accertare l'assenza di controindicazioni per il lavoro specifico a cui il lavoratore è destinato. Viene inoltre precisato che la visita medica può essere richiesta dal lavoratore stesso, qualora ritenuta necessaria in relazione ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute. Un altro importante cambiamento riguarda la gestione dei medici competenti. È stato introdotto il comma 4-bis nell'articolo 38, che stabilisce che il Ministero della Salute verifichi periodicamente il mantenimento dei requisiti professionali per l'iscrizione all'elenco dei medici competenti. Inoltre, la legge prevede la revisione delle modalità di visita in caso di cambio di mansione o di assenza per malattia superiore ai 60 giorni. Se il medico competente ritiene che la visita non sia necessaria, è tenuto a rilasciare comunque un giudizio di idoneità alla mansione. Novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoroLa Legge 203/2024 interviene anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo l'articolo 14-bis che obbliga il Ministro del Lavoro a fornire ogni anno, entro il 30 aprile, un resoconto alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare per migliorarla. Questo resoconto include gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende seguire in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Un’altra modifica importante riguarda l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei, che ora possono essere utilizzati solo se non si verificano emissioni di agenti nocivi, e a condizione che vengano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione che attesta il rispetto dei requisiti. L'uso sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell'Ispettorato. Aggiornamenti su lavoro agile, cassa integrazione e altri aspetti operativiLa Legge 203/2024 introduce anche novità in relazione al lavoro agile, alla cassa integrazione e ad altre pratiche operative. L'articolo 14 modifica il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, che ora è esplicitamente fissato dalla legge. Inoltre, la legge abroga l’obbligo di fornire una tessera di riconoscimento per il personale nei cantieri edili, un obbligo che era già presente nel Decreto Legislativo 81/2008. Chiarimenti operativi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, fornendo le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024. Tra i punti trattati, la Nota chiarisce la nuova disciplina riguardante la cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e l’applicazione delle norme in caso di attività stagionali. L’Ispettorato ha anche previsto un aggiornamento delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcolismo, da definire attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Modifiche alla Commissione per gli interpelliUn'altra novità riguarda l'articolo 12 della legge, che modifica la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro. La nuova normativa stabilisce che la Commissione dovrà includere rappresentanti con profili giuridici provenienti da Ministeri e Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, la Legge 203/2024 apporta una serie di modifiche rilevanti al sistema normativo italiano in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e salute, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione della sorveglianza sanitaria, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e semplificare alcune normative operative.

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