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Caldo Record: Nuove Regole per la Cassa Integrazione in Edilizia e Agricoltura nel 2024

Con le estati sempre più calde e le ondate di calore eccezionali, i lavoratori all'aperto sono esposti a rischi significativi. Il Governo ha esteso per il 2024 le misure straordinarie introdotte l'anno scorso per proteggere la salute e la sicurezza di chi lavora nei settori edilizio e agricolo. Scopri come la nuova normativa permette di accedere alla cassa integrazione in caso di temperature estreme.

Provvedimenti per la Cassa Integrazione in Caso di Caldo Eccezionale nel 2024

Con l'aumento delle temperature e le ondate di calore anomale durante l'estate, i lavoratori all'aperto affrontano un rischio significativo legato al calore. Nel 2023, il Governo ha implementato misure straordinarie per mitigare questi rischi, che comprendono disidratazione, colpi di sole, vertigini, problemi dermatologici, alterazioni motorie e cognitive, lesioni varie, malattie infettive e stress termico. Questi provvedimenti sono stati estesi anche per il 2024. Inoltre, in cinque regioni - Puglia, Lazio, Toscana, Molise e Sicilia - è stata emanata un'ordinanza regionale che vieta le attività lavorative all'aperto nelle ore centrali della giornata, dalle 12.30 alle 16.00, fino al 31 agosto.

Normativa e Condizioni

La Legge 101/2024, che converte il Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024), prevede all'articolo 2, comma 2-bis, l'utilizzo della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2024 in risposta a emergenze climatiche. I datori di lavoro nei settori edilizio, agricolo e della lavorazione della pietra possono richiedere la CIGO in caso di condizioni meteorologiche avverse. È consigliato l'uso di software aggiornati per valutare adeguatamente il rischio legato al calore eccessivo, come lo stress termico.

Criteri per la Concessione della CIGO

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) viene concessa quando la temperatura sul luogo di lavoro è di almeno 35°C o quando la temperatura percepita dal corpo umano supera i 35°C. Altri fattori rilevanti includono la specifica attività lavorativa e le condizioni operative.

Indicazioni dell'INPS

Il messaggio 2729 del 20 luglio 2023 dell'INPS fornisce le linee guida per la sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo. La CIGO può essere richiesta anche in base alla temperatura percepita, specialmente per attività svolte in aree non protette dal sole o con materiali sensibili al calore.

Durata e Condizioni della CIGO

Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, è prevista la sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo. I periodi di congedo non saranno conteggiati nel limite massimo annuale di 90 giorni e saranno considerati giorni lavorativi per il requisito delle 181 giornate lavorative effettive. L'INPS erogherà direttamente il trattamento, monitorando i costi per garantire il rispetto del limite di spesa.

Benefici e Limiti di Spesa

Per il 2024, sono stati stanziati 11 milioni di euro per i benefici legati ai periodi di congedo. Le aziende che hanno usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO possono presentare una nuova domanda solo dopo 52 settimane di normale attività lavorativa. La durata complessiva della CIGO non può superare le 52 settimane in un biennio mobile. Le aziende non sono tenute a versare il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 per questi periodi di CIGO.

Settori Interessati

Le aziende dell'edilizia, le aziende di escavazione e lavorazione del materiale lapideo, e le imprese artigiane che operano in questi settori possono richiedere la CIGO in caso di caldo eccezionale. Anche i lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono beneficiare della cassa integrazione giornaliera in caso di eventi climatici estremi nel periodo dal 13 luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

Lavori più a Rischio

I settori più esposti al rischio di lavoro all'aperto con alte temperature sono edilizia, lavorazione del materiale lapideo, escavazioni e agricoltura.

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Accordo Stato-Regioni 2025: Guida Completa ai Nuovi Obblighi Formativi
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro: cosa prevede e cosa cambia Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119) il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, firmato il 17 aprile 2025. Questo aggiornamento, in attuazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori per lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, RSPP, preposti e altre figure coinvolte nella sicurezza aziendale. L’accordo include anche un documento tecnico allegato (Allegato A), pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito del Ministero del Lavoro. Principali novità dell'Accordo 2025 sulla formazione sicurezza Il nuovo accordo aggiorna e unifica le precedenti intese, introducendo: Durata e contenuti minimi dei corsi per ogni figura aziendale Verifiche finali e criteri di aggiornamento obbligatorio Monitoraggio degli enti formatori e della formazione erogata Nuove norme per attrezzature specifiche e ambienti confinati Regole precise su numero massimo di partecipanti, frequenza e modalità (presenza, videoconferenza, e-learning) Obblighi formativi per le diverse figure aziendali ✅ Datori di lavoro Corso base di 16 ore (giuridico e organizzativo) Modulo aggiuntivo di 6 ore per imprese edili Aggiornamento quinquennale di 6-8 ore, anche online Formazione RSPP: Modulo A (8h), modulo comune (8h), moduli tecnici ATECO ✅ Preposti Modulo di 12 ore aggiuntivo Aggiornamento biennale (min. 6 ore) Escluso l’e-learning per garantire interazioni pratiche ✅ Dirigenti Corso base di 12 ore, + 6 ore per chi opera in cantieri Aggiornamento ogni 5 anni (min. 6 ore), anche in e-learning ✅ RSPP e ASPP Moduli A (28h), B (48h) e C (24h, solo RSPP) Aggiornamento ogni 5 anni: 40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP E-learning consentito solo per Modulo A ✅ Coordinatori della sicurezza (CSP/CSE) Corso di 120 ore Aggiornamento quinquennale di 40 ore E-learning consentito solo per modulo giuridico e aggiornamento ✅ Lavoratori Formazione generale: 4 ore Formazione specifica (in base al rischio ATECO): 4h (rischio basso) 8h (rischio medio) 12h (rischio alto) Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6 ore) E-learning consentito per: Formazione generale Specifica (solo rischio basso) Tutti i corsi di aggiornamento Requisiti per i formatori I formatori devono appartenere a una delle seguenti categorie: Soggetti istituzionali Enti accreditati Organismi paritetici e fondi interprofessionali Per corsi in ambienti confinati è richiesta esperienza professionale giuridico-tecnica e pratica di almeno 3 anni. Nuove abilitazioni per l’uso di macchine L’accordo introduce obblighi formativi per nuove attrezzature: Macchine raccogli-frutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica) Caricatori materiali: 8 ore Carroponte/gru: da 6 a 10 ore in base al tipo di comando Formazione per ambienti confinati Corso obbligatorio di 12 ore 8 ore pratiche Aggiornamento quinquennale (min. 4 ore) Esclusa la videoconferenza e l’e-learning Modalità di erogazione della formazione Le modalità previste sono: In presenza In videoconferenza sincrona In e-learning (solo per determinati corsi) In modalità mista Requisiti organizzativi: Max 30 partecipanti per corso Rapporto docente/discente max 1:6 per pratica Registro presenze obbligatorio Frequenza minima: 90% Verifica finale e rilascio attestato (con elementi obbligatori) Allegati dell’Accordo 2025 Allegato I – Classi di laurea che esonerano dalla formazione RSPP/ASPP Allegato II – Elenco attrezzature con obbligo di abilitazione Allegato III – Sistema dei crediti formativi Allegato IV – Macrocategorie di rischio secondo codice ATECO Accordi abrogati Con l’entrata in vigore del nuovo accordo (24 maggio 2025), sono abrogati tutti i precedenti accordi dal 2011 al 2016, inclusi quelli su formazione RSPP/ASPP e attrezzature da lavoro. Entrata in vigore e periodo transitorio L’Accordo 2025 è in vigore dal 24 maggio 2025, con un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale è consentita la formazione secondo le norme precedenti.I corsi per datori di lavoro devono essere completati entro 24 mesi. Scarica il testo completo 📥 [Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione per la sicurezza (PDF)] 📥 Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008

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Zero Costi, Massima Sicurezza: Scopri la Formazione Gratuita!
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Perché scegliere la formazione finanziata? 1) Formazione di qualità a costo zeroGrazie ai finanziamenti di Fondimpresa, le aziende aderenti possono accedere a corsi altamente qualificati senza alcun costo aggiuntivo. La formazione copre ambiti fondamentali come la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle competenze professionali e l’aggiornamento normativo. 2) Aumento della competitività aziendaleInvestire nella formazione significa avere un team più preparato e consapevole, in grado di rispondere alle sfide del mercato con maggiore efficienza. Migliorare le competenze dei dipendenti permette di ottimizzare i processi interni e offrire un servizio di qualità superiore ai clienti. 3) Adesione semplice e gratuitaQualsiasi impresa può aderire a Fondimpresa gratuitamente, destinando lo 0,30% dei contributi INPS al fondo. Questo significa che l’azienda può usufruire di finanziamenti per la formazione continua senza costi aggiuntivi. Chi può accedere alla formazione gratuita? Tutte le imprese che aderiscono a Fondimpresa possono richiedere il finanziamento per la formazione dei propri dipendenti. Questo vale per supermercati, catene alberghiere, aziende della logistica e qualsiasi altra realtà che desideri migliorare le proprie competenze interne. Quali corsi si possono finanziare? La formazione finanziata tramite Fondimpresa è estremamente flessibile e può includere: Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e aggiornamenti normativi) Aggiornamento professionale per migliorare l’efficienza operativa Formazione digitale e nuove tecnologie per stare al passo con l’innovazione Percorsi personalizzati in base alle esigenze specifiche dell’azienda Come richiedere il finanziamento? Il processo è semplice e rapido: basta presentare una richiesta online sul sito ufficiale di Fondimpresa e, una volta approvata, l’azienda potrà usufruire del finanziamento per i corsi di formazione. Non perdere questa occasione! Garantire un ambiente di lavoro sicuro e altamente qualificato non è mai stato così semplice. Contattaci oggi stesso per scoprire come accedere ai corsi di formazione gratuita grazie a Fondimpresa e porta la tua azienda a un livello superiore! 📩 Contattaci per maggiori informazioni!

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Come Gestire il Contatto con Sostanze Chimiche: Nuovo Manuale INAIL
23/01/2025
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Manuale INAIL sul primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici L’INAIL ha pubblicato un nuovo manuale che descrive le azioni da intraprendere in situazioni di emergenza legate al contatto con agenti chimici sul posto di lavoro. Il documento è pensato per essere un supporto pratico per datori di lavoro, addetti al primo soccorso aziendale e lavoratori, offrendo indicazioni utili per affrontare gli incidenti causati da esposizione accidentale a sostanze chimiche pericolose. Effetti sulla salute da esposizione a sostanze chimiche L’esposizione ad agenti chimici può causare effetti: Locali o sistemici (interessano una specifica area o l’intero organismo); Acuti o cronici (insorgono rapidamente o si sviluppano nel tempo). I fattori che influenzano gli effetti includono: L’organo bersaglio, La dose di esposizione, La durata e la frequenza dell’esposizione, La via di esposizione (inalazione, contatto, ingestione, ecc.). Dati sugli incidenti chimici: report Infor.Mo Secondo i dati di Infor.Mo (Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi, INAIL), tra il 2002 e il 2020 oltre l’80% degli incidenti con agenti chimici è stato causato da: Fuoriuscita o contatto con gas, fumi, aerosol e liquidi; Sviluppo di fiamme. I principali fattori di rischio identificati includono: Mancanza o uso scorretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI); Formazione inadeguata dei lavoratori; Assenza di adeguata aerazione negli ambienti. In alcuni casi, si sono verificati infortuni a catena, dove il soccorritore, non protetto adeguatamente, ha subito lo stesso tipo di incidente. Principali scenari di infortunio con agenti chimici Gli incidenti causati dal contatto con agenti chimici possono manifestarsi in diversi modi: Incendio: con rischi di intossicazione da fumi e ustioni. Esplosione: che può provocare lesioni gravi come contusioni, ematomi o, nei casi più gravi, decessi. Intossicazione acuta: dovuta a inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo di sostanze chimiche. I sintomi variano in base al tipo di agente chimico. Prevenzione e protezione dagli agenti chimici Il manuale sottolinea l’importanza di adottare misure preventive e protettive, tra cui: Sostituire agenti e processi pericolosi con alternative più sicure; Progettare processi lavorativi sicuri per l’utilizzo, manipolazione, stoccaggio e smaltimento di sostanze chimiche; Applicare sistemi di protezione collettiva e utilizzare DPI adeguati; Implementare piani di emergenza specifici; Garantire vigilanza sulle procedure; Fornire informazione, formazione e addestramento ai lavoratori. Indicazioni di primo soccorso Il manuale INAIL include linee guida generali per il primo soccorso in caso di incidenti con: Agenti corrosivi, Idrocarburi, Gas irritanti e asfissianti, Pesticidi, Gas semiconduttori, Metalli pesanti. Fonte: INAIL

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