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D.lgs. 231/2001: il principio della responsabilità amministrativa

La legge n. 300/2000, tramite l'articolo 11 che conteneva la delega al Governo, ha stabilito i principi chiave relativi alla scelta di attribuire responsabilità amministrativa anziché penale agli enti. Questi principi includono criteri diversificati di incolpazione, a seconda che gli autori dei reati siano i vertici dell'ente o dipendenti comuni, l'applicazione delle norme del codice di procedura penale compatibili e l'imposizione delle sanzioni da parte del giudice competente a valutare il reato (commesso da individui o entità giuridiche).

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha inizialmente elencato una gamma limitata di reati rispetto a quelli menzionati nell'articolo 11 della legge n. 300/2000. Tuttavia, è importante notare che il reato di omicidio colposo (e le lesioni personali colpose) causato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro era già incluso nell'articolo 11, oltre ad altri reati correlati a carenze organizzative aziendali, come quelli legati all'ambiente e all'inquinamento.

Il legislatore ha successivamente ampliato gradualmente il numero e la varietà di reati associati alla responsabilità delle persone giuridiche attraverso vari interventi normativi.

Nonostante il D.Lgs. menzionato sia stato emanato nel 2001, la sua effettiva applicazione è stata inizialmente lenta, come dimostrato dal numero limitato di sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, relative a questo argomento nei primi anni dalla sua promulgazione.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 regola la responsabilità degli enti collettivi e individuali per reati amministrativi derivanti da reati commessi da singoli individui dell'ente. Questo sistema sanzionatorio esce dai confini tradizionali del diritto penale, focalizzati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, e tiene conto delle nuove costanti criminologiche delineate dal decreto.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto la previsione di responsabilità amministrativa per le persone giuridiche e fisiche nell'ambito penale. Questa responsabilità si combina con la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato, purché quest'ultimo sia stato compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Ad esempio, il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) si verifica quando si causa, per colpa, la morte di una persona violando le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso, il bene giuridico protetto è la vita umana, nell'interesse sia dell'individuo che della collettività. Il reato può essere attribuito a chiunque sia responsabile dell'osservanza o dell'attuazione delle norme di prevenzione o protezione, tra cui datore di lavoro, dirigenti, preposti e altri soggetti in posizione apicale.

Un modello SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 può esimere gli enti da responsabilità per reati legati a lesioni o omicidi colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'adozione del Modello 231 non è obbligatoria, ma è uno strumento utile per prevenire la commissione di reati e limitare la responsabilità sanzionatoria dell'azienda.

In sintesi, la legge 231/2001 si applica a tutte le imprese e organizzazioni e disciplina la responsabilità degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, relativi agli articoli 589 e 590 del codice penale. La responsabilità amministrativa è considerata sempre più dai magistrati inquirenti e rappresenta un passo significativo per contrastare la criminalità aziendale.

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Caldo Record: Nuove Regole per la Cassa Integrazione in Edilizia e Agricoltura nel 2024
23/07/2024
Caldo Record: Nuove Regole per la Cassa Integrazione in Edilizia e Agricoltura nel 2024

Provvedimenti per la Cassa Integrazione in Caso di Caldo Eccezionale nel 2024 Con l'aumento delle temperature e le ondate di calore anomale durante l'estate, i lavoratori all'aperto affrontano un rischio significativo legato al calore. Nel 2023, il Governo ha implementato misure straordinarie per mitigare questi rischi, che comprendono disidratazione, colpi di sole, vertigini, problemi dermatologici, alterazioni motorie e cognitive, lesioni varie, malattie infettive e stress termico. Questi provvedimenti sono stati estesi anche per il 2024. Inoltre, in cinque regioni - Puglia, Lazio, Toscana, Molise e Sicilia - è stata emanata un'ordinanza regionale che vieta le attività lavorative all'aperto nelle ore centrali della giornata, dalle 12.30 alle 16.00, fino al 31 agosto. Normativa e Condizioni La Legge 101/2024, che converte il Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024), prevede all'articolo 2, comma 2-bis, l'utilizzo della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2024 in risposta a emergenze climatiche. I datori di lavoro nei settori edilizio, agricolo e della lavorazione della pietra possono richiedere la CIGO in caso di condizioni meteorologiche avverse. È consigliato l'uso di software aggiornati per valutare adeguatamente il rischio legato al calore eccessivo, come lo stress termico. Criteri per la Concessione della CIGO La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) viene concessa quando la temperatura sul luogo di lavoro è di almeno 35°C o quando la temperatura percepita dal corpo umano supera i 35°C. Altri fattori rilevanti includono la specifica attività lavorativa e le condizioni operative. Indicazioni dell'INPS Il messaggio 2729 del 20 luglio 2023 dell'INPS fornisce le linee guida per la sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo. La CIGO può essere richiesta anche in base alla temperatura percepita, specialmente per attività svolte in aree non protette dal sole o con materiali sensibili al calore. Durata e Condizioni della CIGO Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, è prevista la sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo. I periodi di congedo non saranno conteggiati nel limite massimo annuale di 90 giorni e saranno considerati giorni lavorativi per il requisito delle 181 giornate lavorative effettive. L'INPS erogherà direttamente il trattamento, monitorando i costi per garantire il rispetto del limite di spesa. Benefici e Limiti di Spesa Per il 2024, sono stati stanziati 11 milioni di euro per i benefici legati ai periodi di congedo. Le aziende che hanno usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO possono presentare una nuova domanda solo dopo 52 settimane di normale attività lavorativa. La durata complessiva della CIGO non può superare le 52 settimane in un biennio mobile. Le aziende non sono tenute a versare il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 per questi periodi di CIGO. Settori Interessati Le aziende dell'edilizia, le aziende di escavazione e lavorazione del materiale lapideo, e le imprese artigiane che operano in questi settori possono richiedere la CIGO in caso di caldo eccezionale. Anche i lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono beneficiare della cassa integrazione giornaliera in caso di eventi climatici estremi nel periodo dal 13 luglio 2024 al 31 dicembre 2024. Lavori più a Rischio I settori più esposti al rischio di lavoro all'aperto con alte temperature sono edilizia, lavorazione del materiale lapideo, escavazioni e agricoltura.

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Bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione
18/07/2024
Bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato la bozza finale del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Dopo due anni di attesa (la pubblicazione era prevista per giugno 2022), sembra che l'accordo sia finalmente pronto. Si attende ora solo la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, prevista per il periodo post-estivo. In questo articolo, analizziamo il significato del nuovo Accordo Stato-Regioni e le principali innovazioni introdotte nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione? Come stabilito dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per "accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione". Questo Accordo, ora nella fase di “bozza definitiva”, è stato previsto per: Stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria che il datore di lavoro deve fornire. Determinare le modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i partecipanti a tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Monitorare l’applicazione degli accordi sulla formazione e controllare sia le attività formative che il rispetto della normativa da parte di chi eroga la formazione e di chi la riceve. Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni? Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede la revisione e l’accorpamento di tutti gli accordi precedentemente in vigore, quali: Accordo del 21/12/2011 riguardante la formazione dei lavoratori. Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e attrezzature di lavoro. Accordo del 07/07/2016 relativo alla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Inoltre, sarà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011. Quali sono le novità? Cambiamenti nei percorsi formativi: Datori di lavoro: Durata minima del corso: 16 ore, da completare entro due anni dalla pubblicazione ufficiale. Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore. Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore. Preposti: Durata del corso: da 8 a 12 ore. Formazione in e-learning non consentita. Aggiornamento: ogni due anni, durata minima di 6 ore. Dirigenti: Durata del corso: da 16 a 12 ore. Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore. Nuovi corsi di formazione per attrezzature: Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica). Caricatori per movimentazione materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica). Carroponte: 4 ore teoria + 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina. 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando. 7 ore pratica per entrambe le tipologie. Corso per ambienti sospetti di inquinamento o confinati: Modulo giuridico-tecnico: 4 ore. Modulo pratico: 8 ore. Totale: 12 ore. Organizzazione dei corsi: Numero massimo partecipanti: Ridotto da 35 a 30 (non valido per e-learning). Rapporto docente/discente: Non superiore a 1 a 6 per attività pratiche. Registro di presenza: Necessario, cartaceo o elettronico. Frequenza minima: 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale. Verbale delle verifiche finali: Deve essere predisposto e archiviato, in formato cartaceo o elettronico. I soggetti formatori Soggetti istituzionali: Includono amministrazioni pubbliche come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell'ambiente, dell'interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (o corpi provinciali per Trento e Bolzano), Formez, SNA, Ordini e collegi professionali. Comprendono anche organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, limitatamente al proprio personale. Soggetti accreditati: Sono formatori accreditati secondo le regole definite da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Devono avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l'accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza. Altri soggetti: Fondi interprofessionali di settore, se il loro statuto li identifica come erogatori diretti di formazione. Organismi Paritetici, come definiti dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo. Associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori di rilevanza nazionale, che soddisfano criteri di rappresentatività come la presenza in almeno metà delle province italiane, la distribuzione tra nord, centro, sud e isole, la consistenza numerica degli iscritti e il numero complessivo dei CCNL sottoscritti (esclusi quelli firmati per mera adesione). Periodo transitorio La bozza dell'Accordo prevede un periodo di transizione di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale potranno essere svolti corsi conformi alle normative precedentemente in vigore. Se desideri ulteriori dettagli sulle novità dell'Accordo Stato-Regioni o devi organizzare corsi di formazione per il personale della tua azienda, contattaci: i nostri esperti saranno lieti di fornirti tutte le informazioni necessarie.

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Robot e Automazione: addio ai compiti monotoni e ripetitivi
28/06/2024
Robot e Automazione: addio ai compiti monotoni e ripetitivi

L'Agenzia europea EU-OSHA ha pubblicato un documento che esamina come la robotica avanzata possa alleviare il carico di lavoro fisicamente impegnativo, concentrandosi sui settori dello stampaggio a iniezione e dell'estrusione di prodotti in plastica. Numerose aziende stanno adottando l'IA e la robotica avanzata nei loro processi produttivi. Nell'ambito delle ricerche dell'Agenzia sull’impatto dei sistemi robotici sulla salute e sicurezza sul lavoro (SSL), sono stati sviluppati vari "casi di studio" per analizzare l'implementazione pratica di questi sistemi per automatizzare compiti fisici e cognitivi. Un recente caso studio descritto nel documento "Advanced robotics in injection-moulded and extruded plastic products manufacturer reducing physical demanding tasks (ID13)", curato da Eva Heinold, Patricia Helen Rosen, Dr. Sascha Wischniewski (Federal Institute for Occupational Safety and Health - BAuA) e Linus Siöland (Milieu Consulting SRL), presenta l'esperienza di un'azienda svedese nel settore dei prodotti in plastica che ha integrato robot collaborativi (cobot) nel processo produttivo. Per ciò che concerne la produzione di prodotti in plastica e cobot a doppio braccio, l'azienda svedese produce dispositivi di campionamento del respiro per uso professionale, impiegati in test antidroga, monitoraggio dei farmaci terapeutici e studi clinici. Utilizza un cobot leggero a doppio braccio per automatizzare attività manuali, migliorando coerenza e qualità dei risultati, riducendo il rischio di contaminazione dei campioni e alleviando lo sforzo fisico sui lavoratori. Il cobot sostituisce operazioni monotone e ripetitive, migliorando l'efficienza e la precisione, e gli operatori supervisionano le sue prestazioni, assicurando il controllo di qualità. Il cobot offre due principali vantaggi: migliora la salute a lungo termine degli operatori di laboratorio e aumenta l'affidabilità dei test e la protezione dalla contaminazione dei campioni. Riducendo il numero di test necessari, diminuisce anche il carico di lavoro complessivo. L'azienda non ha riscontrato rischi fisici nell'uso del cobot, considerato "intrinsecamente sicuro" per lavorare accanto agli esseri umani senza necessità di recinzioni. Il controllo avviene tramite un'interfaccia touch screen. L'automazione di compiti ripetitivi può ridurre il rischio di disturbi muscoloscheletrici, liberando i lavoratori per mansioni più stimolanti e meno faticose fisicamente. È fondamentale coinvolgere specialisti per garantire la sicurezza durante l'installazione e l'uso delle nuove tecnologie robotiche. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla lettura integrale del caso studio che approfondisce anche la classificazione delle tecnologie utilizzate. Fonti: Advanced robotics in injection-moulded and extruded plastic products manufacturer reducing physical demanding tasks (ID13)  

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