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Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro

La Legge 203/2024 apporta significative modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, con l’obiettivo di migliorare la gestione della sicurezza sul lavoro e della sorveglianza sanitaria. Tra le novità principali, vengono ridefinite le modalità di sorveglianza sanitaria, con aggiornamenti riguardanti le visite mediche preventive, periodiche e in caso di cambiamento di mansione o cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, la legge introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come l’uso di locali sotterranei, e modifica gli obblighi relativi al lavoro agile e all’apprendistato. Il testo include anche le prime linee guida dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che fornisce chiarimenti operativi sulle nuove norme, in particolare per quanto riguarda la comunicazione annuale sulla sicurezza e la gestione della cassa integrazione.

La Legge 203/2024, pubblicata il 13 dicembre 2024, introduce una serie di modifiche significative al Decreto Legislativo 81/2008, con un focus particolare sulla sorveglianza sanitaria, la sicurezza sul lavoro e alcune normative operative che riguardano diversi aspetti del mondo del lavoro.

Modifiche alla sorveglianza sanitaria e ai medici competenti
Una delle principali novità riguarda la sorveglianza sanitaria, regolata dall'articolo 41 del Decreto 81/2008. La legge stabilisce nuovi dettagli sulle visite mediche, inclusa quella preventiva, che deve accertare l'assenza di controindicazioni per il lavoro specifico a cui il lavoratore è destinato. Viene inoltre precisato che la visita medica può essere richiesta dal lavoratore stesso, qualora ritenuta necessaria in relazione ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute.

Un altro importante cambiamento riguarda la gestione dei medici competenti. È stato introdotto il comma 4-bis nell'articolo 38, che stabilisce che il Ministero della Salute verifichi periodicamente il mantenimento dei requisiti professionali per l'iscrizione all'elenco dei medici competenti. Inoltre, la legge prevede la revisione delle modalità di visita in caso di cambio di mansione o di assenza per malattia superiore ai 60 giorni. Se il medico competente ritiene che la visita non sia necessaria, è tenuto a rilasciare comunque un giudizio di idoneità alla mansione.

Novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
La Legge 203/2024 interviene anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo l'articolo 14-bis che obbliga il Ministro del Lavoro a fornire ogni anno, entro il 30 aprile, un resoconto alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare per migliorarla. Questo resoconto include gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende seguire in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Un’altra modifica importante riguarda l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei, che ora possono essere utilizzati solo se non si verificano emissioni di agenti nocivi, e a condizione che vengano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione che attesta il rispetto dei requisiti. L'uso sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell'Ispettorato.

Aggiornamenti su lavoro agile, cassa integrazione e altri aspetti operativi
La Legge 203/2024 introduce anche novità in relazione al lavoro agile, alla cassa integrazione e ad altre pratiche operative. L'articolo 14 modifica il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, che ora è esplicitamente fissato dalla legge. Inoltre, la legge abroga l’obbligo di fornire una tessera di riconoscimento per il personale nei cantieri edili, un obbligo che era già presente nel Decreto Legislativo 81/2008.

Chiarimenti operativi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, fornendo le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024. Tra i punti trattati, la Nota chiarisce la nuova disciplina riguardante la cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e l’applicazione delle norme in caso di attività stagionali. L’Ispettorato ha anche previsto un aggiornamento delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcolismo, da definire attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Modifiche alla Commissione per gli interpelli
Un'altra novità riguarda l'articolo 12 della legge, che modifica la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro. La nuova normativa stabilisce che la Commissione dovrà includere rappresentanti con profili giuridici provenienti da Ministeri e Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sintesi, la Legge 203/2024 apporta una serie di modifiche rilevanti al sistema normativo italiano in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e salute, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione della sorveglianza sanitaria, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e semplificare alcune normative operative.

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Accordo Stato-Regioni 2025: Guida Completa ai Nuovi Obblighi Formativi
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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro: cosa prevede e cosa cambia Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119) il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, firmato il 17 aprile 2025. Questo aggiornamento, in attuazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità dei corsi obbligatori per lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, RSPP, preposti e altre figure coinvolte nella sicurezza aziendale. L’accordo include anche un documento tecnico allegato (Allegato A), pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito del Ministero del Lavoro. Principali novità dell'Accordo 2025 sulla formazione sicurezza Il nuovo accordo aggiorna e unifica le precedenti intese, introducendo: Durata e contenuti minimi dei corsi per ogni figura aziendale Verifiche finali e criteri di aggiornamento obbligatorio Monitoraggio degli enti formatori e della formazione erogata Nuove norme per attrezzature specifiche e ambienti confinati Regole precise su numero massimo di partecipanti, frequenza e modalità (presenza, videoconferenza, e-learning) Obblighi formativi per le diverse figure aziendali ✅ Datori di lavoro Corso base di 16 ore (giuridico e organizzativo) Modulo aggiuntivo di 6 ore per imprese edili Aggiornamento quinquennale di 6-8 ore, anche online Formazione RSPP: Modulo A (8h), modulo comune (8h), moduli tecnici ATECO ✅ Preposti Modulo di 12 ore aggiuntivo Aggiornamento biennale (min. 6 ore) Escluso l’e-learning per garantire interazioni pratiche ✅ Dirigenti Corso base di 12 ore, + 6 ore per chi opera in cantieri Aggiornamento ogni 5 anni (min. 6 ore), anche in e-learning ✅ RSPP e ASPP Moduli A (28h), B (48h) e C (24h, solo RSPP) Aggiornamento ogni 5 anni: 40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP E-learning consentito solo per Modulo A ✅ Coordinatori della sicurezza (CSP/CSE) Corso di 120 ore Aggiornamento quinquennale di 40 ore E-learning consentito solo per modulo giuridico e aggiornamento ✅ Lavoratori Formazione generale: 4 ore Formazione specifica (in base al rischio ATECO): 4h (rischio basso) 8h (rischio medio) 12h (rischio alto) Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6 ore) E-learning consentito per: Formazione generale Specifica (solo rischio basso) Tutti i corsi di aggiornamento Requisiti per i formatori I formatori devono appartenere a una delle seguenti categorie: Soggetti istituzionali Enti accreditati Organismi paritetici e fondi interprofessionali Per corsi in ambienti confinati è richiesta esperienza professionale giuridico-tecnica e pratica di almeno 3 anni. Nuove abilitazioni per l’uso di macchine L’accordo introduce obblighi formativi per nuove attrezzature: Macchine raccogli-frutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica) Caricatori materiali: 8 ore Carroponte/gru: da 6 a 10 ore in base al tipo di comando Formazione per ambienti confinati Corso obbligatorio di 12 ore 8 ore pratiche Aggiornamento quinquennale (min. 4 ore) Esclusa la videoconferenza e l’e-learning Modalità di erogazione della formazione Le modalità previste sono: In presenza In videoconferenza sincrona In e-learning (solo per determinati corsi) In modalità mista Requisiti organizzativi: Max 30 partecipanti per corso Rapporto docente/discente max 1:6 per pratica Registro presenze obbligatorio Frequenza minima: 90% Verifica finale e rilascio attestato (con elementi obbligatori) Allegati dell’Accordo 2025 Allegato I – Classi di laurea che esonerano dalla formazione RSPP/ASPP Allegato II – Elenco attrezzature con obbligo di abilitazione Allegato III – Sistema dei crediti formativi Allegato IV – Macrocategorie di rischio secondo codice ATECO Accordi abrogati Con l’entrata in vigore del nuovo accordo (24 maggio 2025), sono abrogati tutti i precedenti accordi dal 2011 al 2016, inclusi quelli su formazione RSPP/ASPP e attrezzature da lavoro. Entrata in vigore e periodo transitorio L’Accordo 2025 è in vigore dal 24 maggio 2025, con un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale è consentita la formazione secondo le norme precedenti.I corsi per datori di lavoro devono essere completati entro 24 mesi. Scarica il testo completo 📥 [Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione per la sicurezza (PDF)] 📥 Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008

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Zero Costi, Massima Sicurezza: Scopri la Formazione Gratuita!
13/02/2025
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Come Gestire il Contatto con Sostanze Chimiche: Nuovo Manuale INAIL
23/01/2025
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Manuale INAIL sul primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici L’INAIL ha pubblicato un nuovo manuale che descrive le azioni da intraprendere in situazioni di emergenza legate al contatto con agenti chimici sul posto di lavoro. Il documento è pensato per essere un supporto pratico per datori di lavoro, addetti al primo soccorso aziendale e lavoratori, offrendo indicazioni utili per affrontare gli incidenti causati da esposizione accidentale a sostanze chimiche pericolose. Effetti sulla salute da esposizione a sostanze chimiche L’esposizione ad agenti chimici può causare effetti: Locali o sistemici (interessano una specifica area o l’intero organismo); Acuti o cronici (insorgono rapidamente o si sviluppano nel tempo). I fattori che influenzano gli effetti includono: L’organo bersaglio, La dose di esposizione, La durata e la frequenza dell’esposizione, La via di esposizione (inalazione, contatto, ingestione, ecc.). Dati sugli incidenti chimici: report Infor.Mo Secondo i dati di Infor.Mo (Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi, INAIL), tra il 2002 e il 2020 oltre l’80% degli incidenti con agenti chimici è stato causato da: Fuoriuscita o contatto con gas, fumi, aerosol e liquidi; Sviluppo di fiamme. I principali fattori di rischio identificati includono: Mancanza o uso scorretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI); Formazione inadeguata dei lavoratori; Assenza di adeguata aerazione negli ambienti. In alcuni casi, si sono verificati infortuni a catena, dove il soccorritore, non protetto adeguatamente, ha subito lo stesso tipo di incidente. Principali scenari di infortunio con agenti chimici Gli incidenti causati dal contatto con agenti chimici possono manifestarsi in diversi modi: Incendio: con rischi di intossicazione da fumi e ustioni. Esplosione: che può provocare lesioni gravi come contusioni, ematomi o, nei casi più gravi, decessi. Intossicazione acuta: dovuta a inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo di sostanze chimiche. I sintomi variano in base al tipo di agente chimico. Prevenzione e protezione dagli agenti chimici Il manuale sottolinea l’importanza di adottare misure preventive e protettive, tra cui: Sostituire agenti e processi pericolosi con alternative più sicure; Progettare processi lavorativi sicuri per l’utilizzo, manipolazione, stoccaggio e smaltimento di sostanze chimiche; Applicare sistemi di protezione collettiva e utilizzare DPI adeguati; Implementare piani di emergenza specifici; Garantire vigilanza sulle procedure; Fornire informazione, formazione e addestramento ai lavoratori. Indicazioni di primo soccorso Il manuale INAIL include linee guida generali per il primo soccorso in caso di incidenti con: Agenti corrosivi, Idrocarburi, Gas irritanti e asfissianti, Pesticidi, Gas semiconduttori, Metalli pesanti. Fonte: INAIL

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